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Modulistica


CONTESTAZIONI DISCIPLINARI
art. 7 legge 300/1970

DIRITTO DI DIFESA DEL LAVORATORE

L'articolo 7 dello Statuto dei Lavoratori prevede, in materia di diritto di difesa del lavoratore a cui sia contestato un illecito disciplinare, quanto segue:

Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Esse devono applicare quanto in materia è stabilito da accordi e contratti di lavoro ove esistano.
Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.
Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.

Secondo la Cassazione, il comma secondo dell'articolo 7 deve essere interpretato nel senso che il lavoratore è libero di discolparsi nelle forme da lui prescelte - e quindi per iscritto o a voce, con l'assistenza o meno di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato - con la conseguenza che, ove il lavoratore eserciti il proprio diritto chiedendo espressamente di essere sentito a difesa nel termine previsto dalla stessa disposizione, il datore di lavoro ha l'obbligo della sua audizione pena la illegittimità del procedimento di irrogazione della sanzione disciplinare.

In sostanza, il discolparsi per iscritto "consuma" l'esercizio del diritto di difesa solo quando il lavoratore nulla dica circa l'audizione, quando cioè lo scritto costituisca il preciso segnale di una scelta, la rinuncia cioè ad essere "sentito". Ma quando, come nel caso di specie, nella risposta scritta l'interessato "dice qualcosa" chiede cioè di essere ascoltato personalmente, e, peraltro, con l'assistenza di un sindacalista ben individuato, non è più dato desumere l'esistenza di una tale rinuncia ed operano allora necessariamente le conseguenze derivanti dalla espressa richiesta di essere sentito a difesa.

Conclude la Cassazione: l'opzione sta nella facoltà di presentazione di giustificazioni soltanto scritte, non essendo condivisibile la tesi della "consumazione" del diritto di difesa rapportata alla mera esistenza di uno scritto del lavoratore; tesi che non ha alcun appiglio normativo e non è giustificata nemmeno dal timore di una compressione del potere disciplinare, che in realtà non sussiste perché spetta comunque alla discrezionalità del datore di lavoro stabilire i tempi di fissazione dell'audizione.

(Corte di Cassazione - Sezione Lavoro, Sentenza 2 maggio 2005, n.9066).

   licenziamento disciplinare  Norme e regole da rispettare 

    Allegato 1 - interruzione termini
     modulo di richiesta convocazione in sede di commissione  provinciale del lavoro
 


 

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