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Modulistica

CONTESTAZIONI
DISCIPLINARI
art.
7 legge 300/1970
DIRITTO DI DIFESA DEL LAVORATORE
L'articolo 7 dello Statuto dei Lavoratori
prevede, in materia di diritto di difesa del lavoratore a
cui sia contestato un illecito disciplinare, quanto segue:
Le norme disciplinari relative alle
sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna
di esse può essere applicata ed alle procedure di
contestazione delle stesse, devono essere portate a
conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo
accessibile a tutti. Esse devono applicare quanto in materia
è stabilito da accordi e contratti di lavoro ove esistano.
Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento
disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli
preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito
a sua difesa.
Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante
dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce
mandato.
Secondo la Cassazione, il comma secondo
dell'articolo 7 deve essere interpretato nel senso che il
lavoratore è libero di discolparsi nelle forme da lui
prescelte - e quindi per iscritto o a voce, con l'assistenza
o meno di un rappresentante dell'associazione sindacale cui
aderisce o conferisce mandato - con la conseguenza che, ove
il lavoratore eserciti il proprio diritto chiedendo
espressamente di essere sentito a difesa nel termine
previsto dalla stessa disposizione, il datore di lavoro ha
l'obbligo della sua audizione pena la illegittimità del
procedimento di irrogazione della sanzione disciplinare.
In sostanza, il discolparsi per iscritto
"consuma" l'esercizio del diritto di difesa solo
quando il lavoratore nulla dica circa l'audizione, quando
cioè lo scritto costituisca il preciso segnale di una
scelta, la rinuncia cioè ad essere "sentito". Ma
quando, come nel caso di specie, nella risposta scritta
l'interessato "dice qualcosa" chiede cioè di
essere ascoltato personalmente, e, peraltro, con
l'assistenza di un sindacalista ben individuato, non è più
dato desumere l'esistenza di una tale rinuncia ed operano
allora necessariamente le conseguenze derivanti dalla
espressa richiesta di essere sentito a difesa.
Conclude la Cassazione: l'opzione sta
nella facoltà di presentazione di giustificazioni soltanto
scritte, non essendo condivisibile la tesi della
"consumazione" del diritto di difesa rapportata
alla mera esistenza di uno scritto del lavoratore; tesi che
non ha alcun appiglio normativo e non è giustificata
nemmeno dal timore di una compressione del potere
disciplinare, che in realtà non sussiste perché spetta
comunque alla discrezionalità del datore di lavoro
stabilire i tempi di fissazione dell'audizione.
(Corte di Cassazione - Sezione Lavoro,
Sentenza 2 maggio 2005, n.9066).
licenziamento
disciplinare Norme e regole da rispettare
Allegato
1 - interruzione termini
modulo di
richiesta convocazione in sede di commissione provinciale
del lavoro
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