1.
Una svolta culturale - 2. Orario di
lavoro, lavoro straordinario e notturno - 3.
Lavoro a tempo parziale -
4. La L. 53/00: tempi di lavoro e
tempi di vita - 5. (segue) Il
trattamento del genitore lavoratore - 6.
(segue) Altri permessi parentali e per la formazione.
1)
Una svolta culturale
In meno
di tre anni il legislatore ha emanato numerosi provvedimenti
che, pur essendo apparentemente indipendenti, sono tra loro
accomunati dal fatto di disciplinare i tempi di lavoro e i
tempi di vita. Le norme in questione sono le seguenti:
·
art.
13 L. 24/6/97 n. 196, che ha in particolare stabilito il
tetto dell'orario massimo di lavoro;
·
DL
29/9/98 n. 335, convertito, con modificazioni, in L.
27/11/98 n. 409, recante disposizioni in materia di lavoro
straordinario;
·
Art.
17 L. 5/2/99 n. 25, che ha modificato la disciplina del
lavoro notturno;
·
D.
Lgs. 25/2/00 n. 61, recante norme relative al rapporto
di lavoro a tempo parziale;
·
D.
Lgs. 8/3/00 n. 53, contenente norme di disciplina dei
permessi parentali e del coordinamento dei tempi delle città.
E'
sicuramente significativo che il legislatore abbia
affrontato la materia dei tempi di lavoro e di vita con una
tale quantità di norme, per di più emanate in un lasso di
tempo certamente breve, soprattutto se si pensa alla ormai
proverbiale lentezza del legislatore. Il fatto è che, con
estrema probabilità, l'emanazione di questa nuova
legislazione non è casuale, ma risponde ad una ben precisa
scelta di tipo culturale da parte del legislatore, che si è
reso conto di come, una volta assicurato il benessere
materiale, almeno ad una larga fascia della popolazione, la
vera ricchezza non stia tanto nel possesso dei beni, quanto
piuttosto nella disponibilità di tempo libero. In questa
prospettiva, il tempo diventa un bene
in senso tecnico - giuridico, di cui il legislatore non può
disinteressarsi: ecco allora che il legislatore, da sempre
restio ad introdurre una regolamentazione del tempo (sia di
lavoro che di vita), ha cominciato ad occuparsene. Il
disegno che allo stato ne scaturisce è sicuramente ancora
parziale, anche perché il processo è inevitabilmente lungo
ed articolato; tuttavia, sin d'ora si può dire che il tempo
non è più una nozione astratta e giuridicamente
irrilevante, dal momento che il legislatore lo disciplina,
per di più - come si vedrà - cercando di accrescere il
tempo libero delle persone e di non sacrificarlo, almeno e
per il momento nei casi di maggiore necessità, al tempo di
lavoro.
Si tratta
di primi e forse timidi interventi, che però sono
accomunati dalla consapevolezza che il tempo delle persone,
complessivamente inteso, non può essere dedicato al lavoro
in misura superiore allo stretto indispensabile: per questo
viene compiutamente disciplinato il lavoro a tempo parziale,
ovvero una forma di lavoro che consente un'ampia
disponibilità di tempo libero o comunque la possibilità di
coltivare diversi interessi di vita o di lavoro; per questo
vengono introdotti o estesi permessi finalizzati alla cura
di importanti relazioni parentali; per questo il legislatore
sente il bisogno di riavvicinare l'orario di lavoro legale a
quello contrattuale e di rendere più attuale la disciplina
legislativa del lavoro straordinario.
Del
resto, che queste norme rappresentino il frutto di una
consapevole scelta legislativa e di un unitario disegno
culturale è dimostrato anche dal fatto che lo stesso
legislatore, in più occasioni, ha dichiarato che sarà
emanata una normativa organica in materia di orario di
lavoro. Questa dichiarazione di intenti è contenuta
nell'art. 13 L. 196/97, che introduce un limite
all'applicazione dei commi 2 e 3 dell'art. 5-bis
RDL 15/3/23 n. 692, convertito in L. 17/4/25 n. 473,
precisando appunto che quei commi, con quella limitazione,
continueranno a trovare applicazione fino a che non sarà
emanata una nuova normativa in materia di tempi di lavoro.
Ancora più significativo, da questo punto di vista, è il
DL 29/9/98 n. 335, convertito, con modificazioni, in L.
27/11/98 n. 409, che si apre proprio con le parole "In
via transitoria, in attesa della nuova disciplina
dell'orario di lavoro […]". Infine, anche l'art. 17
c. 2 L. 25/99 prende in considerazione la "approvazione
della legge organica in materia di orario di lavoro",
delegando il governo, fino ad allora, ad emanare decreti
legislativi in materia di lavoro notturno.
Insomma,
si sta forse verificando un profondo mutamento culturale,
che segna il passaggio da una visione prettamente
capitalistica della ricchezza, fatta di possesso di beni
materiali, per ottenere i quali il tempo di vita ben può
essere sacrificato al tempo di lavoro, ad una visione
diversa, che presuppone certo un discreto livello di
benessere collettivo, ma che a questo non si ferma,
aspirando invece ad una forma di ricchezza fatta di tempo
libero. Questo processo culturale, che evidentemente è agli
inizi, comporta sul piano giuridico che il tempo diventa un bene,
oggetto quindi di disciplina legislativa e di diritti e
doveri delle parti.
2)
Orario di lavoro, lavoro
straordinario e notturno
Il nuovo
e complessivo riassetto della materia del tempo di lavoro e
del tempo di vita è stato avviato dall'art. 13 L. 24/6/97
n. 196. Come già si diceva, con tale norma, il legislatore,
dopo numerosi decenni di completo disinteresse, durante i
quali la normativa legale era stata di fatto abbondantemente
superata da quella collettiva, ha definito in 40 ore
l'orario normale di lavoro, assegnando alla contrattazione
collettiva nazionale la facoltà di stabilire una durata
inferiore, nonché di riferire l'orario normale di lavoro
alla durata media delle prestazioni lavorative in un dato
periodo, non superiore all'anno.
Il
secondo passaggio di questo processo è avvenuto con il DL
29/9/98 n. 335, convertito, con modificazioni, in L.
27/11/98 n. 409, recante disposizioni in materia di lavoro
straordinario. A differenza dell'art. 13 L. 196/97 - che,
come si è visto, aveva semplicemente limitato la portata
della disciplina già vigente in tema di lavoro
straordinario -, la norma ora in esame provvede a
ridisegnare completamente l'istituto del lavoro
straordinario, sostituendo integralmente l'art. 5-bis
RDL 692/23. Tuttavia, come già aveva fatto l'art. 13 L.
196/97, la modifica è transitoria, e sempre in attesa della
nuova disciplina dell'orario di lavoro.
Il
principio fondamentale introdotto dalla nuova disciplina è
che il lavoro straordinario deve essere contenuto.
La legge stessa provvede a fornire i parametri per meglio
definire la nozione di lavoro straordinario contenuto: nel
caso in cui la materia non sia disciplinata ad opera dei
contratti collettivi nazionali, stipulati dalle
organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative, il lavoro straordinario è ammesso nel
limite di 250 ore annuali e di 80 ore trimestrali. Inoltre,
anche al di sotto del limite introdotto dalla legge, e
sempre in assenza di una disciplina ad opera della
contrattazione collettiva nazionale, il ricorso al lavoro
straordinario è ammesso solo previo accordo tra datore e
prestatore di lavoro: anche questa è una novità
significativa, se si pensa che, in precedenza, il lavoro
straordinario era pacificamente obbligatorio, ovviamente nei
limiti quantitativi posti dalla contrattazione collettiva.
La norma
in esame ha anche indicato le ipotesi in cui, a prescindere
dal consenso del lavoratore e dai limiti temporali di cui si
è appena detto, il lavoro straordinario è ammesso. Si
tratta di tre casi, evidentemente tassativi: il primo è
quello già noto delle eccezionali esigenze tecnico -
produttive, con l'impossibilità di fronteggiarle attraverso
l'assunzione di altri lavoratori; il secondo riguarda la
forza maggiore o l'ipotesi in cui la cessazione del lavoro a
orario normale costituisca un pericolo o un danno alle
persone o alla produzione; il terzo concerne le mostre, le
fiere e le manifestazioni collegate all'attività
produttiva, all'allestimento di prototipi, modelli o simili
predisposto per le stesse. In ogni caso, la legge
attribuisce ai contratti collettivi, stipulati dalle
organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative, la facoltà di introdurre diverse ipotesi
in cui ammettere, o non ammettere, il lavoro straordinario.
Il DL
335/98 ha anche introdotto obblighi di informazione a carico
del datore di lavoro. In primo luogo, titolare del
corrispondente diritto è la Rsu o la Rsa o, in mancanza, le
associazioni territoriali di categoria aderenti alle
confederazioni dei lavoratori comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale. Costoro debbono essere
informati, nel termine di 24 ore dall'inizio delle relative
prestazioni, nel caso in cui lo straordinario sia dovuto a
esigenze tecnico - produttive o a casi di forza maggiore. In
secondo luogo, l'informazione deve essere resa, sempre nel
termine di 24 ore, alla Direzione provinciale del lavoro -
Settore ispezione del lavoro, che ha anche il compito di
vigilare sulle norme che si stanno esaminando, ma solo in
caso di superamento delle 45 ore settimanali.
Per ogni
lavoratore adibito a lavoro straordinario oltre i limiti
temporali e al di fuori dei casi previsti dalla legge, il
datore di lavoro deve versare una sanzione amministrativa,
compresa tra € 50 e € 150.
Nell'ambito
dell'orario di lavoro deve essere certamente ricompreso
anche il lavoro notturno, pure oggetto della recente
attenzione da parte del legislatore, che ha profondamente
innovato la materia, modificando l'art. 5 L. 903/77, anche
per venir incontro agli obblighi dell'Italia, derivanti
dall'appartenenza alla Comunità Europea.
A seguito delle modifiche apportate dalla L. 25/99, è
vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6,
a far tempo dall'accertamento dello stato di gravidanza e
fino al compimento di un anno di età da parte del bambino.
In altri casi, il lavoro notturno non è vietato, ma è
subordinato al consenso del lavoratore. Titolare della
facoltà di rifiutare il lavoro notturno sono le seguenti
categorie di lavoratori: la lavoratrice madre di un figlio
di età inferiore a tre anni o, alternativamente, il padre
convivente con la stessa; la lavoratrice o il lavoratore che
sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di
età inferiore a dodici anni; la lavoratrice o il lavoratore
che abbia a proprio carico un soggetto disabile ex L.
104/92.
Sebbene,
come si è detto, la modifica all'art. 5 L. 903/77 sia stata
forse prioritariamente dettata dalla già segnalata necessità
di adeguarsi agli obblighi comunitari, il legislatore non ha
perso l'occasione per inserire nuovi tasselli nel disegno di
cui si parla. In particolare, infatti, il legislatore,
conferendo al governo la delega ad emanare decreti
legislativi in materia di lavoro notturno, ha disposto che
il governo dovrà attenersi ad alcuni principi, tra cui
spicca il rinvio alla contrattazione collettiva per la
determinazione di una riduzione dell'orario di lavoro
settimanale e mensile (oltre che di una maggiorazione
retributiva) a favore di chi presta lavoro notturno: è qui
evidente il riconoscimento, da parte del legislatore, della
particolare gravosità di questo tipo di lavoro, che merita
di essere premiata non più solo con una maggiorazione
retributiva, ma forse soprattutto con una diminuzione
complessiva del tempo di lavoro.
3)
Lavoro a tempo parziale
Un
considerevole passo in avanti, in direzione del riassetto
della materia del tempo di lavoro e di vita, e sempre in
attesa di un organico intervento legislativo, è compiuto
dal D. Lgs. 61/00, con cui viene disciplinato il rapporto di
lavoro a tempo parziale. E' noto che l'istituto aveva già
cittadinanza nel nostro ordinamento giuridico; tuttavia,
fino al decreto legislativo in questione la materia era
disciplinata in maniera affatto incompleta e disorganica:
per convincersene, è sufficiente confrontare la nuova
normativa con l'art. 5 DL 30/10/84 n. 726, convertito, con
modificazioni, in L. 19/12/84 n. 863, che aveva introdotto
l'istituto nel nostro ordinamento e che ora è stato
abrogato. Naturalmente, questo nuovo ed accresciuto
interesse da parte del legislatore nei confronti del lavoro
a tempo parziale non può che essere letto nel senso di un
apprezzamento nei confronti di questo istituto che, come già
si diceva, comporta un'ipotesi di flessibilità del lavoro
in senso favorevole al lavoratore, giacché quest'ultimo,
scegliendo un rapporto di lavoro a tempo parziale, decide di
avere il tempo
per occuparsi di svariati interessi, privati o
professionali.
La nuova
disciplina dell'istituto attribuisce al rapporto di lavoro a
tempo parziale non solo cittadinanza nell'ordinamento, che
già possedeva, ma anche e soprattutto pari dignità
rispetto al lavoro a tempo pieno: l'art. 1 c. 1 dispone
infatti che in un rapporto di lavoro subordinato
l'assunzione può avvenire a tempo pieno o
a tempo parziale. In altre parole, è da intendersi superata
la tradizionale nozione di rapporto di lavoro subordinato,
che contemplava l'ipotesi del rapporto a tempo indeterminato
e a tempo pieno. Al contrario, l'ordinario rapporto di
lavoro subordinato è oramai quello a tempo indeterminato tout-court,
a prescindere dal fatto che sia a tempo pieno o a tempo
parziale. In ogni caso, anche il rapporto a tempo
determinato può essere a tempo parziale, per espressa
previsione dell'art. 1 c. 4.
Fatta
l'importante enunciazione di principio di cui sopra, il
decreto legislativo fornisce alcune definizioni (art. 1 c.
2): per lo più, si tratta di concetti già noti, ma solo a
seguito dell'elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale:
·
il tempo
pieno è il normale orario di lavoro di cui all'art. 13
c. 1 L. 196/97, o l'eventuale minor orario normale di lavoro
fissato dai contratti collettivi;
·
il tempo
parziale è l'orario di lavoro cui un lavoratore è
tenuto, che sia stato fissato nel contratto individuale e
che risulti comunque inferiore a quello normale di cui
sopra;
·
il rapporto
di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale è il
rapporto in cui la riduzione dell'orario, rispetto al tempo
pieno, è prevista in relazione al normale orario
giornaliero;
·
il rapporto
di lavoro a tempo parziale di tipo verticale è il
rapporto in cui l'attività lavorativa è prestata a tempo
pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati della
settimana, del mese o dell'anno;
·
il lavoro
supplementare è quello corrispondente alle prestazioni
lavorative svolte oltre il tempo parziale ma entro il tempo
pieno.
Il
contratto di lavoro a tempo parziale deve essere stipulato
in forma scritta
(art. 2 c. 1). Peraltro, la forma scritta è richiesta solo
ai fini della prova;
in mancanza della forma scritta, è ammessa la prova per
testimoni nei limiti di cui all'art. 2725 c.c., quindi
quando il contraente abbia perduto, senza sua colpa, il
documento. In difetto di prova, il lavoratore può chiedere
al giudice l'accertamento della sussistenza tra le parti di
un rapporto di lavoro a tempo pieno, a decorrere dalla data
in cui la mancanza della scrittura sia accertata, restando
comunque salvo il suo diritto alle retribuzioni dovute per
le prestazioni effettivamente rese.
Nel
contratto di lavoro a tempo parziale bisogna indicare
puntualmente la durata della prestazione lavorativa e la
collocazione temporale dell'orario con riferimento al
giorno, alla settimana, al mese e all'anno (art. 2 c. 1). Le
conseguenze derivanti dalla violazione della norma appena
citata sono disciplinate dall'art. 8 c. 2: in caso di
omissione dell'indicazione relativa alla durata della
prestazione lavorativa, può essere dichiarata la
sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo pieno dalla
data del relativo accertamento giudiziale. Nel caso in cui
l'omissione riguardi la collocazione temporale, la
determinazione delle modalità temporali di svolgimento
della prestazione lavorativa spetta al giudice. In entrambi
i casi, e per il periodo precedente la sentenza, il
lavoratore ha diritto (oltre alla retribuzione per l'attività
prestata) ad un ulteriore emolumento a titolo di
risarcimento del danno, da quantificarsi equitativamente.
Il datore
di lavoro può richiedere lo svolgimento di prestazioni
supplementari rispetto a quelle concordate con il lavoratore
(art. 3). In ogni caso, il lavoro supplementare deve essere
contenuto nel limite (annuo e giornaliero) previsto dal
contratto collettivo
e deve essere finalizzato ad una delle causali indicate nel
medesimo contratto. Inoltre, l'effettuazione del lavoro
supplementare è subordinato al consenso del lavoratore: la
legge prevede espressamente che il suo rifiuto non
costituisce infrazione disciplinare, né integra un'ipotesi
di giustificato motivo di licenziamento. Il lavoro
supplementare è remunerato con la retribuzione ordinaria,
salva comunque la facoltà del contratto collettivo di
indicare una percentuale di maggiorazione. Invece, le ore di
lavoro supplementare di fatto svolte in misura eccedente
rispetto quella consentita devono essere retribuite con una
maggiorazione del cinquanta per cento, con facoltà del
contratto collettivo di prevedere maggiorazioni superiori.
Per il solo lavoratore a tempo parziale di tipo verticale è
prevista la possibilità di svolgere lavoro straordinario.
I
contratti collettivi possono prevedere clausole elastiche in
ordine alla collocazione temporale della prestazione
lavorativa, individuando le condizioni e le modalità a
fronte delle quali il datore di lavoro può variarla,
rispetto a quanto originariamente concordato con il
lavoratore. Il datore di lavoro deve comunicare al
lavoratore, almeno dieci giorni prima, la sua intenzione di
variare l'orario di lavoro. In ogni caso, tale facoltà può
essere esercitata a condizione che il lavoratore abbia
preventivamente espresso il suo consenso, mediante uno
specifico patto scritto. Tale patto, una volta stipulato, può
essere successivamente denunciato dal lavoratore, a
condizione che siano trascorsi almeno cinque mesi dalla
stipulazione del patto e salvo il preavviso di un mese a
favore del datore di lavoro. Inoltre, la denuncia deve
essere accompagnata da una delle seguenti e documentate
ragioni: esigenze familiari, esigenze di tutela della
salute, necessità di attendere ad altra attività
lavorativa. In ogni caso, il rifiuto del lavoratore alla
stipulazione del patto, come pure il suo ripensamento, non
possono integrare gli estremi del giustificato motivo del
licenziamento.
L'art. 4
dispone che il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere
un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a
tempo pieno inquadrato al medesimo livello. Ciò in
particolare significa che il lavoratore a tempo parziale,
rispetto al lavoratore comparabile a tempo pieno, deve avere
lo stesso trattamento con riguardo alla retribuzione oraria,
alla durata del periodo di prova e delle ferie, eccetera.
Ovviamente, il trattamento del lavoratore a tempo parziale
deve essere riproporzionato in ragione della ridotta entità
della prestazione lavorativa, salva la facoltà dei
contratti collettivi di prevedere che gli emolumenti
retributivi siano corrisposti in misura più che
proporzionale.
L'art. 5
disciplina la trasformazione del rapporto a tempo parziale
in rapporto a tempo pieno, o viceversa, prevedendo in primo
luogo che il rifiuto del lavoratore alla trasformazione non
può costituire un'ipotesi di giustificato motivo di
licenziamento.
In ogni
caso, il rapporto di lavoro può essere trasformato a tempo
parziale a condizione che l'accordo delle parti risulti da
atto scritto, redatto su richiesta del lavoratore con
l'assistenza di un componente della Rsa indicato dal
lavoratore o, in mancanza di Rsa, convalidato dalla
Direzione provinciale del lavoro.
Inoltre,
il lavoratore a tempo parziale ha un diritto di precedenza
nel caso di assunzione di personale a tempo pieno presso
unità produttive ubicate nel raggio di 100 Km., purché
l'assunzione riguardi mansioni uguali o equivalenti. Nel
caso in cui il diritto di precedenza sia fatto valere da una
pluralità di lavoratori, deve essere preferito il
lavoratore che aveva trasformato il rapporto da tempo pieno
a tempo parziale; a parità di condizioni, prevale il
lavoratore con maggiori carichi familiari e,
secondariamente, quello con maggiore anzianità di servizio.
Nel caso di violazione del diritto di precedenza, il
lavoratore ha diritto al risarcimento del danno, nella
misura della differenza tra la retribuzione percepita e
quella che gli sarebbe stata corrisposta a seguito della
trasformazione del rapporto nei sei mesi successivi al
passaggio (art. 8 c. 3).
Simmetricamente,
nel caso di assunzione di personale a tempo parziale, il
datore di lavoro deve fornire una tempestiva informazione al
personale dipendente con rapporto a tempo pieno, occupato in
unità produttive ubicate nello stesso ambito comunale, e
deve prendere in considerazione eventuali domande di
trasformazione a tempo parziale del rapporto, potendo
rifiutare la richiesta solo adducendo una adeguata
motivazione.
L'art. 6
disciplina i criteri di computo dei lavoratori a tempo
parziale: in tutte le ipotesi in cui, per disposizione di
legge o di contratto collettivo, si renda necessario
l'accertamento dell'organico, i lavoratori a tempo parziale
devono essere computati in proporzione all'orario svolto,
con arrotondamento all'unità della frazione di orario
superiore alla metà di quello pieno. Un'importante
eccezione a questa regola riguarda l'applicabilità della
disciplina di cui al Titolo III S.L.: in questo caso, i
lavoratori a tempo parziale si computano sempre come unità
intere.
4)
La L. 53/00: tempi di lavoro e tempi di vita
La L.
53/00 ha introdotto importanti novità, sia per la tipologia
che per la quantità delle modifiche apportate alla
legislazione previgente. In sintesi, la legge ha
completamente ridisegnato i permessi fruibili dai genitori
lavoratori per la cura della prole; ha introdotto permessi
per le cure parentali o per motivi di studio, che in
precedenza non esistevano o erano disciplinati
esclusivamente dalla contrattazione collettiva; ha
introdotto disposizioni relative ai tempi di vita.
Il quadro
complessivo che ne emerge è una radicale modifica nel
rapporto tra i contrapposti interessi che presidiano lo
svolgimento del rapporto di lavoro: le esigenze di vita
(purché siano altamente qualificate, come accade a fronte
dell'esigenza di curare la prole o i congiunti stretti o di
elevare la propria formazione culturale) diventano
prioritarie rispetto alle esigenze organizzative e
produttive del datore di lavoro. Per soddisfare queste
qualificate esigenze di vita, il lavoratore può astenersi,
anche per lunghi periodi, dalla prestazione lavorativa: il
fatto che, in alcuni casi, la retribuzione conseguentemente
percepita sia simbolica, o addirittura assente, è una
conferma del mutamento culturale di cui già si parlava, dal
momento che la disponibilità di tempo libero viene
privilegiata alla percezione del reddito. In ogni caso, come
meglio sarà illustrato successivamente, il lavoratore che
fruisca dei permessi disciplinati dalla L. 53/00 ha la
certezza della conservazione del posto di lavoro. Ciò vuol
dire che la tutela apprestata dalla legge alla cura delle
esigenze di vita si spinge al punto da ritenere irrilevanti
le modifiche delle esigenze tecnico - produttive, che
possano - in ipotesi - rendere superflua la prestazione
lavorativa del lavoratore che abbia fruito di quei permessi:
ciò nonostante, il lavoratore, al suo rientro, non potrà
essere licenziato, né potrà essere adibito ad altra unità
produttiva o a mansioni dequalificanti.
L'art. 9
della legge costituisce forse la miglior riprova che
l'intento del legislatore è quello di conciliare il tempo
di lavoro con i tempi della vita. Infatti, la norma citata
prevede incentivi in favore di datori di lavoro che
applichino accordi che prevedano azioni positive per la
flessibilità di orario, quali per esempio progetti che
consentano alla lavoratrice madre o al lavoratore padre di
accedere al part-time
reversibile o al telelavoro o al lavoro a domicilio, o anche
a forme di flessibilità dell'orario di lavoro.
5)
(segue) Il trattamento del genitore lavoratore
Fatta la
premessa di cui sopra sulla portata complessiva della legge,
è possibile esaminare più da vicino le novità che sono
state introdotte, cominciando dai permessi per la cura della
prole.
Tra tali
permessi, l'aspettativa obbligatoria è forse l'istituto che
ha subito il minor numero di modifiche.
Ciò però non vuol dire che le novità non vi siano, o che
non siano rilevanti.
In primo
luogo, le modalità di fruizione del complessivo periodo di
5 mesi non sono più rigide, in quanto la lavoratrice madre
ha la facoltà di collocarsi in aspettativa un mese prima la
data presunta del parto e 4 mesi dopo il parto. La
condizione per l'esercizio di questa facoltà è che il
medico specialista del Servizio sanitario nazionale e il
medico competente ai fini della prevenzione e tutela della
salute nei luoghi di lavoro attestino che, per questa via,
non si arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del
nascituro.
Un'altra
importante modifica riguarda la durata dell'astensione
precedente il parto. Infatti, originariamente l'art. 4 L.
1204/71 disciplinava solo l'ipotesi della nascita successiva
alla data presunta, disponendo che, in questo caso, la
durata dell'aspettativa precedente il parto si prolungasse
fino alla data effettiva del parto. Il nuovo testo della
norma da ultimo citata disciplina ora anche l'ipotesi del
parto prematuro: in altre parole, qualora il parto avvenisse
anticipatamente rispetto alla data presunta, i giorni non
goduti di astensione obbligatoria prima del parto devono
essere aggiunti al periodo di astensione obbligatoria
successiva al parto. Ciò si verifica a condizione che la
lavoratrice madre presenti, entro trenta giorni, il
certificato attestante la data del parto.
Un'altra
non trascurabile novità consiste nell'estensione al padre
lavoratore della facoltà di astenersi dal lavoro nei primi
tre mesi della nascita del figlio,
alle condizioni che si diranno. La questione era già stata
affrontata dalla Corte costituzionale,
che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale
dell'art. 7 L. 903/77, nella parte in cui non estendeva al
padre lavoratore il diritto alla astensione dal lavoro
durante i 3 mesi dopo il parto, qualora l'assistenza della
madre al minore fosse divenuta impossibile per decesso o
grave infermità. La L. 53/00 ha dunque recepito il dettato
dalla Corte, aggiungendo alle ipotesi già contemplate dalla
Corte anche quella dell'abbandono e dell'affidamento
esclusivo del bambino al padre.
Per
esercitare il diritto in questione, il padre lavoratore deve
presentare al datore di lavoro la certificazione attestante
la ricorrenza delle condizioni previste dalla legge e, nel
caso di abbandono, una dichiarazione ex art. 4 L. 15/68. In
questo caso, al padre lavoratore sono estesi il trattamento
economico ex artt. 6 e 15 L. 1204/71 e, soprattutto, il
divieto di licenziamento ex art. 2 della stessa legge, per
il periodo di astensione obbligatoria fino al compimento di
un anno di età da parte del bambino.
Più
radicali sono le novità introdotte
con riferimento all'aspettativa facoltativa.
Più precisamente, viene ribadito il principio che
l'aspettativa spetta ad entrambi i genitori, che però non
sono più costretti ad esercitare il corrispondente diritto
in maniera alternativa, dal momento che entrambi ora possono
farvi ricorso.
Le
condizioni legittimanti il ricorso all'aspettativa
facoltativa sono le seguenti: in primo luogo, il diritto può
essere esercitato nei primi 8 anni di vita del bambino. In
secondo luogo, i genitori possono fruire dell'aspettativa
facoltativa nel limite massimo complessivo di 10 mesi, così
ripartiti: la madre lavoratrice, per un periodo massimo di 6
mesi; il padre lavoratore, per un periodo massimo di 6 mesi;
nel caso in cui vi sia un solo genitore, per un periodo
massimo di 10 mesi. In ogni caso, ciascun genitore può
fruire del proprio periodo di astensione facoltativa in
maniera continuativa o frazionata.
La legge
ha anche incentivato il ricorso all'aspettativa facoltativa
da parte del padre: infatti, nel caso in cui si astenga dal
lavoro per almeno tre mesi, egli può astenersi dal lavoro
per 7 mesi e, conseguentemente, il tetto massimo complessivo
di astensione del padre e della madre viene elevato a 11
mesi.
Per
esercitare il diritto all'astensione facoltativa, il
genitore ha semplicemente l'onere di preavvisare il datore
di lavoro, salvo casi di oggettiva impossibilità, secondo
le modalità stabilite dai contratti collettivi, e comunque
con un preavviso non inferiore a 15 giorni. In ogni caso,
ciascun genitore può esercitare il diritto in esame anche
nel caso in cui l'altro genitore non ne abbia diritto.
I periodi
di astensione facoltativa (come pure i periodi di astensione
dal lavoro per malattia del bambino, di cui si dirà) sono
computati nell'anzianità di servizio, con esclusione di
effetti su ferie e gratifica natalizia. Inoltre, è stato
radicalmente modificato il trattamento economico del
genitore che fruisce del diritto di cui si parla.
Più precisamente, il genitore che ne fruisca entro il terzo
anno di vita del bambino percepisce l'indennità del 30%
della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i
genitori di 6 mesi; inoltre, questo stesso periodo è
coperto da contribuzione figurativa. Al di fuori di questa
ipotesi, ciascun genitore ha diritto alla indennità del 30%
a condizione che la sua retribuzione sia inferiore a 2,5
volte il trattamento minimo di pensione. In ogni caso, il
periodo di aspettativa è coperto dalla contribuzione
figurativa; nel caso di aspettativa fruita oltre il terzo
anno di vita del bambino e oltre il sesto mese di fruizione
complessiva, il valore retributivo è calcolato in misura
del 200% del valore massimo dell'assegno sociale,
proporzionato ai periodi di riferimento, salva la facoltà
dell'interessato di integrare la contribuzione. Inoltre, per
far fronte alle relative spese, il genitore che fruisca
dell'aspettativa facoltativa può chiedere l'anticipo del
TFR.
Profonde
modifiche
sono state apportate anche ai permessi dovuti per la
malattia del bambino.
Infatti, il limite di età del bambino è stato esteso a 8
anni: entro questo termine, entrambi i genitori possono
assentarsi dal lavoro, a condizione di presentare un
certificato rilasciato da un medico specialista del Servizio
sanitario nazionale attestante la malattia del bambino,
nonché una dichiarazione ex art. 4 L. 15/68 attestante che
l'altro genitore non sia in astensione dal lavoro negli
stessi giorni per il medesimo motivo. Inoltre, se l'età del
bambino è compresa tra i 3 e gli 8 anni, il diritto in
questione può essere esercitato nel limite di 5 giorni
lavorativi all'anno per ciascun genitore. Per i periodi di
astensione per malattia del bambino è dovuta la
contribuzione figurativa fino al compimento del terzo anno
di vita; successivamente, la contribuzione figurativa è
calcolata come già detto per l'aspettativa facoltativa
fruita oltre il terzo anno di vita del bambino e oltre il
sesto mese di fruizione complessiva.
Con
riguardo ai c.d. permessi per allattamento,
l'unica novità introdotta dalla L. 53/00
riguarda il caso del parto plurimo, in precedenza
disciplinato, nel silenzio della legge, dalla giurisprudenza.
Più precisamente, la riforma prevede che, nel caso di parto
plurimo, i periodi di riposo devono essere raddoppiati. Il
tenore testuale della norma deve portare a concludere,
diversamente da quanto era stato sancito dalla prevalente
giurisprudenza che si era formata sul precedente testo
legislativo, che - in caso di parto plurimo - la misura
aggiuntiva dei permessi è identica, a prescindere dal
numero dei gemelli.
Un'altra
novità concernente l'ipotesi del parto plurimo riguarda la
facoltà del padre lavoratore di fruire dei permessi
aggiuntivi dovuti appunto nel caso di cui si parla. Inoltre,
recependo il dettato della Corte costituzionale,
la riforma ha disposto che i periodi di riposo in questione
possono in ogni caso essere fruiti dal padre lavoratore, nel
caso in cui i figli siano esclusivamente a lui affidati,
ovvero in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che
non se ne avvalga, o ancora qualora la madre non sia
lavoratrice dipendente.
Le ultime
novità relative ai permessi per la cura della prole
riguardano i genitori adottivi e affidatari.
A costoro si applicano le disposizioni dell'art. 3 L. 53/00:
dunque certamente l'aspettativa facoltativa e i permessi per
malattia del bambino; si deve ritenere che a costoro si
applichi anche l'aspettativa obbligatoria, dal momento che
il citato art. 3 contempla tale istituto, benché
limitatamente agli aspetti retributivi (peraltro non
modificati rispetto alla legislazione previgente), nonché i
riposi per allattamento, pure contemplati dalla norma
citata. In ogni caso, l'aspettativa facoltativa può essere
esercitata nei primi 3 anni dall'ingresso del minore di età
compresa tra 6 e 12 anni nel nucleo familiare.
Sul punto
la riforma presenta qualche dubbio interpretativo, oltre a
quelli già segnalati. Infatti, se si ammette che ai
genitori adottivi e affidatari sia estesa anche
l'aspettativa obbligatoria, resta ancora da stabilire se
costoro possano fruire sia dell'aspettativa precedente, che
di quella successiva al parto. L'art. 6 L. 903/77 attribuiva
a questa categoria di genitori solo l'aspettativa
obbligatoria post-partum;
tuttavia, tale norma potrebbe essere stata caducata
dall'art. 17 c. 4 L. 53/00, che ha abrogato, oltre all'art.
7 L. 903/77, tutte le norme in contrasto con la L. 53/00.
Peraltro, la ratio
dell'istituto porterebbe ad escludere in capo ai genitori
adottivi e affidatari il diritto all'aspettativa precedente
al parto; tutt'al più, a costoro si potrebbe concedere
l'estensione dell'opzione di fruire, dopo il parto, di 4
mesi di aspettativa obbligatoria.
In ogni
caso, la riforma ha recepito il dettato della Corte
costituzionale,
che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale
dell'art. 7 L. 903/77, nella parte in cui non estendeva al
padre lavoratore i diritti riconosciuti alla lavoratrice
madre adottiva o affidataria, qualora l'assistenza della
madre al minore fosse divenuta impossibile per decesso o
grave infermità:
il riferimento, contenuto nella riforma, ai "genitori
adottivi o affidatari" fa evidentemente comprendere che
la legge si riferisce tanto alla madre quanto al padre: a
quest'ultimo dunque sono estesi i diritti della madre
adottiva o affidataria, senza le limitazioni introdotte
dalla Corte costituzionale.
6)
(segue) Altri permessi parentali e per la
formazione
La L.
53/00 disciplina anche altri permessi, per la cura parentale
in genere o per la formazione professionale. Come già si
diceva, si tratta per lo più di nuovi istituti, che in
precedenza erano solo ed eventualmente disciplinati dalla
contrattazione collettiva e che ora, per la prima volta,
hanno una disciplina legale.
I
permessi per le cure parentali sono disciplinati dall'art. 4
della legge citata, che prevede due ipotesi. La prima
(disciplinata dal comma 1) riguarda il decesso o la
documentata grave infermità del coniuge o di un parente
entro il secondo grado o del convivente: in questi casi, il
lavoratore e la lavoratrice hanno diritto ad un permesso
retributivo di 3 giorni lavorativi all'anno o, in
alternativa per il caso di grave infermità, la facoltà di
concordare con il datore di lavoro diverse modalità di
espletamento dell'attività lavorativa. Non si può mancare
di sottolineare che la legge, forse per la prima volta,
introduce un vero e proprio diritto di assistenza nei
confronti del convivente: vero è che il diritto è
subordinato ad un certificato anagrafico che comprovi la
convivenza; in ogni caso, è evidente che il legislatore ha
concesso una prima, forse timida apertura nei confronti
delle coppie di fatto.
La
seconda ipotesi (disciplinata dal comma 2) riguarda i gravi
e documentati motivi familiari, tra cui sono ricomprese le
patologie che saranno individuate mediante apposito decreto
ministeriale.
In questi casi, i dipendenti possono richiedere un periodo
di congedo non retribuito e non computato nell'anzianità di
servizio né ai fini previdenziali. Il congedo può essere
continuativo o frazionato e non può superare i 2 anni.
Durante il congedo viene conservato il posto di lavoro, ma
il lavoratore non può svolgere alcun tipo di attività
lavorativa. È demandata alla contrattazione collettiva la
disciplina delle modalità di partecipazione ad eventuali
corsi di formazione del personale che riprende l'attività
lavorativa dopo il congedo in questione.
I congedi
per la formazione sono disciplinati dagli artt. 5 e 6 della
legge in esame. La prima norma prevede che il lavoratore,
con almeno 5 anni di anzianità, possa chiedere una
sospensione del rapporto di lavoro per un periodo non
superiore a undici mesi, continuativo o frazionato,
nell'arco dell'intera vita lavorativa. La sospensione in
questione è finalizzata al c.d. congedo per la formazione,
ovvero al completamento della scuola dell'obbligo, al
conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del
diploma universitario o di laurea o comunque alla
partecipazione ad attività formative diverse da quelle
poste in essere dal datore di lavoro.
Durante
il congedo, il lavoratore conserva il posto di lavoro, ma
non ha diritto alla retribuzione. Il congedo non è
computabile nell'anzianità di servizio, ma il lavoratore può
riscattarlo a fini pensionistici. Inoltre, il lavoratore che
fruisca del congedo in questione può prolungare il rapporto
di lavoro per un periodo corrispondente, e ciò anche in
deroga alle disposizioni concernenti l'età di pensionamento
obbligatorio, purché ne faccia richiesta al datore di
lavoro entro sei mesi dalla data prevista per il
pensionamento.
La
richiesta del congedo può essere rifiutata o differita dal
datore di lavoro per comprovate esigenze organizzative. In
ogni caso, la legge rinvia ai contratti collettivi per la
disciplina delle modalità di fruizione del congedo.
L'art. 6
disciplina invece i congedi per la formazione continua,
sancendo il diritto dei lavoratori, anche disoccupati, a
proseguire i percorsi di formazione per l'intero arco della
loro vita. Spetta invece alla contrattazione collettiva
definire il monte ore da destinare ai congedi in questione.
La tutela
del lavoratore alla fruizione dei permessi parentali e
formativi è rafforzata dalle disposizioni dettate dall'art.
18 in materia di recesso. Più precisamente, la norma
dispone la nullità del licenziamento causato dalla domanda
o dalla fruizione dei congedi di cui agli artt. 3, 4, 5, 6 e
13 della L. 53/00. Inoltre, le dimissioni presentate dalla
lavoratrice o dal lavoratore durante il primo anno di vita
del bambino (o nel corso del primo anno di accoglienza del
minore adottato o in affidamento) devono essere convalidate
dal Servizio ispezione della Direzione provinciale del
lavoro.