NORMATIVE - FONDO ESUBERI -
Che cosa è l’ECOCERT ?
Chi può entrare nel fondo esuberi ?
Qual'è il regime di tassazione dell'assegno di accompagnamento ?
E' possibile richiedere più volte l'ECOCERT ?
Se sono già in possesso dell'ECOCERT devo comunque compilare la delega ?
Se vado nel fondo esuberi posso ritirare lo zainetto ? E se si quale tassazione si applica ?
Quali sono le modalità di calcolo dell’assegno di accompagnamento?
Se, pur avendo da subito i requisiti, do la mia disponibilità ad entrare nel fondo dall'aprile 2004, l'azienda può inserirmi fra gli eventuali obbligati del 2003?
E' automatico il passaggio dal fondo esuberi alla pensione?
RISPOSTE
L’ECOCERT è l’unico documento valido ai fini di legge, emesso dall'INPS, che certifica la posizione contributiva, ed è indispensabile per la determinazione dell'importo dell'assegno.
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Possono accedere al fondo esuberi coloro che in base alla loro posizione contributiva maturano la liquidazione della pensione (la cosiddetta finestra INPS) entro 60 mesi dalla data di accesso al fondo esuberi (nell’accordo 1/4/03 – 1/7/03 – 1/4/04 – 1/4/05).
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L’assegno è soggetto a tassazione separata e quindi, come nel caso del TFR, non figura come reddito ai fini della dichiarazione dei redditi. Questo comporta effettivamente alcuni problemi per coloro che non possiedono altri redditi e quindi, non dovendo presentare la dichiarazione dei redditi, si troveranno nell’impossibilità di indicare detrazioni e/o deduzioni.
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Non esiste alcuna norma di legge o altra previsione che impedisca di richiedere l'ECOCERT per più di una volta, però vista l'onerosità del rilascio di tale certificazione l'INPS raccomanda di richiedere tale certificato solo in prossimità del raggiungimento dei requisiti pensionistici.
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Si. Puoi in questo caso, al fine di agevolare la pratica, allegare il certificato in tuo possesso alla delega o, nel caso, la ricevuta della richiesta di rilascio dell'ECOCERT presentata all'INPS.
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Si lo zainetto viene liquidato nel momento in cui si confluisce nel fondo. In relazione alle previsioni dei diversi fondi lo zainetto può assumere la caratteristica di prestazione oppure di riscatto. La legge prevede diversi sistemi di tassazione a seconda che si tratti di prestazione o di riscatto; però nel caso in cui il lavoratore cessi dal servizio in seguito a messa in mobilità (il nostro caso) la tassazione applicabile è quella individuata nel caso di prestazione, che è più favorevole.
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Il sistema di calcolo dell’assegno di accompagnamento è simile a quello previsto per il conteggio della pensione AGO, sia per quanto riguarda le voci prese a base sia per le modalità. La base di calcolo è determinata dalla media degli ultimi dieci anni precedenti all’ingresso nel fondo. Ai fini della determinazione dell’aliquota da applicare si conteggiano invece anche gli anni di permanenza nel fondo. L’assegno viene erogato, dall'INPS, in 13 mensilità.
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Si, se fra coloro che maturano i requisiti pensionistici e i volontari non si raggiunge il numero previsto, si accede alla graduatoria secondo il principio della maggior vicinanza ai requisiti pensionistici ai sensi del D.M. 158/2000, senza tener conto di eventuali disponibilità espresse per gli anni successivi.
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No, è necessario produrre la domanda di pensione alla sede INPS competente in prossimità del raggiungimento della finestra AGO, come se si fosse in servizio.
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