- Ferie
normativa
Dlgs
66/03
19/07/2004 -
La nuova normativa contenente disposizioni
sull'apparato sanzionatorio dell'orario di lavoro,
contiene, tra le altre cose, anche nuove regole
sulle ferie. Il periodo annuale di ferie (non può
essere inferiore a 4 settimane) deve essere goduto
per almeno due settimane consecutive nel corso
dell'anno di maturazione e, per le restanti due
settimane, nei 18 mesi successivi al termine
dell'anno di maturazione.
Decreto
Legislativo n.213 del 19 luglio 2004 in G.U. del 17
agosto 2004, n. 192
interpello
18/10/2006 - Prot. 25/I/000490
Si chiede poi se termine di 18
mesi entro cui completare la fruizione delle 4
settimane di ferie. annuali può essere
prolungato
Normative
- Fondo
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