NORMATIVE  - FERIE
- Ferie
normativa

Dlgs 66/03
19/07/2004 - La nuova normativa contenente disposizioni sull'apparato sanzionatorio dell'orario di lavoro, contiene, tra le altre cose, anche nuove regole sulle ferie. Il periodo annuale di ferie (non può essere inferiore a 4 settimane) deve essere goduto per almeno due settimane consecutive nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.

Decreto Legislativo n.213 del 19 luglio 2004 in G.U. del 17 agosto 2004, n. 192

interpello 18/10/2006 - Prot. 25/I/000490
Si chiede poi se termine di 18 mesi entro cui completare la fruizione delle 4 settimane di ferie. annuali può essere prolungato

 

ferie e festività (la normativa attuale prevede...)


Compenso per ferie non godute
Compenso per ferie non godute - obblighi contributivi

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