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DOMANDE E
RISPOSTE

In elenco una serie di domande e risposte
più ricorrenti in materia di lavoro.
- SANZIONI
DISCIPLINARI
E' vero che il datore di lavoro,
prima di infliggere una sanzione disciplinare, deve
contestare l'addebito e consentire che il lavoratore
esponga le proprie ragioni?
Il diritto alla difesa, e quindi anche
il diritto a spiegare le proprie ragioni, è riconosciuto
dalla Costituzione.
Lo Statuto
dei Lavoratori poi ha specificamente applicato
tale diritto al caso delle sanzioni disciplinari,
stabilendo che nessun provvedimento può essere adottato
nei confronti di un lavoratore se prima non gli è stato
contestato dettagliatamente l'addebito che gli viene mosso
e non gli viene permesso di giustificare il proprio
comportamento nei cinque giorni successivi.
Solo dopo questa procedura, prevista
dalla legge (art.
7 L. 300/70) a pena di nullità, il datore di
lavoro può materialmente comminare la sanzione
disciplinare. In sede di giustificazioni, che il datore di
lavoro è obbligato ad ascoltare, il dipendente potrà
esporre le sue ragioni.
Nel caso in cui il datore di lavoro,
invece, sanzioni direttamente il lavoratore, senza
preventivamente contestargli l'addebito e/o senza sentirlo
a sua difesa, la sanzione può essere impugnata davanti il
Pretore del lavoro. Innanzi tutto, la sanzione può essere
impugnata – in un caso come questo – per vizi di
forma: Il fatto che al lavoratore non sia stata fatta una
contestazione specifica preventiva degli addebiti, ovvero
il fatto che non gli è stato consentito di esercitare il
diritto di difesa, è quanto basta perché il Giudice del
Lavoro debba dichiarare nulla la sanzione.
In secondo luogo, la sanzione può essere
impugnata nel merito, argomentando le ragioni per cui si
ritiene che la contestazione sia falsa o non imputabile al
lavoratore o irrilevante sul piano disciplinare. Infine, i
provvedimenti disciplinari possono essere impugnati sotto
il profilo della proporzionalità: la sanzione infatti non
può essere sproporzionata rispetto alla mancanza
commessa. Se c'è manifesta sproporzione il giudice può
annullare il provvedimento disciplinare anche sotto questo
profilo.
SCIOPERO
E’ vero che, nonostante la
proclamazione di uno sciopero, talvolta è possibile
costringere un lavoratore a lavorare?
Con la sentenza n. 2185 del 27/2/98, le
Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno fatto il
punto in merito alle ordinanze ministeriali di
precettazione in caso di sciopero nei servizi pubblici
essenziali e alle sanzioni inflitte a chi non le rispetti.
Come è noto, l’art.
8 L. 146/90 prevede che, in alcuni casi
particolari, il Presidente del Consiglio dei ministri, o
un ministro da lui delegato (ovvero il prefetto o il
corrispondente organo nelle regioni a statuto speciale, se
lo sciopero non è di rilevanza nazionale o
interregionale) possa emettere un’ordinanza motivata
diretta a garantire le prestazioni indispensabili: in
altre parole, con tale ordinanza è possibile costringere
i lavoratori dei servizi pubblici essenziali a lavorare,
nonostante la proclamazione dello sciopero.
Il successivo art.
9 dispone che l’inosservanza del citato
provvedimento comporta l’applicazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria, da un minimo di L. 100.000 ad
un massimo di L. 400.000, per ogni giorno di mancata
ottemperanza. Queste sanzioni sono inflitte, mediante
decreto, dalla stessa autorità che aveva precettato i
lavoratori scioperanti; tale decreto, entro 30 giorni, può
essere impugnato davanti al pretore del luogo in cui è
stata commessa la violazione. Contro la decisione del
Pretore si può presentare ricorso alla Corte di
cassazione.
Nel caso deciso dalla sentenza sopra
indicata, la questione rilevante verteva sulla possibilità,
per il giudice ordinario, di esprimere un giudizio di
legittimità in ordine alla ordinanza di precettazione.
Infatti, i lavoratori, che avevano impugnato il decreto
con cui si comminava la sanzione amministrativa
pecuniaria, avevano domandato l’annullamento di tale
sanzione sulla scorta della dedotta illegittimità
dell’ordinanza di precettazione. A tale argomentazione
si era ribattuto che il Pretore era privo di
giurisdizione, dal momento che l’art.
10 L. 146/90 prevede che contro l’ordinanza
di precettazione si può presentare ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale. In ogni caso, si sosteneva che
il Pretore non potesse entrare nel merito dell’ordinanza
di precettazione.
Queste eccezioni sono state disattese
dalla Suprema corte. In primo luogo, è stato ritenuto che
giustamente i lavoratori avessero presentato ricorso al
Pretore: del resto, è la legge ad indicare espressamente
che le sanzioni di cui si parla devono essere impugnate
davanti al Pretore. In secondo luogo, è stato enunciato
il principio, ancora più importante, che il giudice
ordinario, investito della questione relativa alla
sanzione pecuniaria, possa valutare la legittimità delle
ordinanze di precettazione, eventualmente per
disapplicarle e, conseguentemente, annullare la sanzione.
Quali conseguenze possono subire i
sindacati che abbiano proclamato uno sciopero illegittimo?
Nel nostro ordinamento giuridico lo
sciopero è un diritto costituzionalmente garantito dall'art.
40 Cost.. Tuttavia, per armonizzare il diritto
dei lavoratori allo sciopero con il diritto degli utenti a
prestazioni ritenute essenziali, la L.
146/90 ha introdotto alcune limitazioni
all'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici
essenziali. Tali limitazioni riguardano principalmente
l'obbligo del preavviso, nonché di rispettare le
prestazioni minime indispensabili, definite in appositi
accordi o nei contratti collettivi, che devono sempre
essere comunque garantite dai lavoratori scioperanti.
L'art.
4 della legge da ultimo citata ha previsto,
oltre a sanzioni disciplinari a carico dei lavoratori
partecipanti a scioperi illegittimi, anche sanzioni a
carico dei sindacati che abbiano indetto scioperi
illegittimi, o che vi abbiano aderito. Più precisamente,
in casi come questi, il sindacato è privato dei permessi
sindacali retribuiti previsti dalla legge per le sue Rsa,
nonché del versamento dei contributi sindacali mediante
trattenuta sulla retribuzione dei lavoratori iscritti, e
ciò per la durata dello sciopero illegittimo e comunque
per un periodo non inferiore a un mese. Inoltre, questi
stessi sindacati sono esclusi da ogni trattativa per un
periodo di due mesi.
A seguito dell'intervento della Corte
costituzionale (sentenza n. 57 del 24/2/95), tutte le
sanzioni previste nei confronti del sindacato sono
inflitte dal datore di lavoro su indicazione della
Commissione di garanzia istituita dalla citata L. 146 per
dare attuazione alla legge stessa: in altre parole, la
Commissione valuta lo sciopero e, se lo ritiene
illegittimo, ne dà informazione al datore di lavoro che
applica concretamente la sanzione.
Un caso simile si era verificato nel
settore del credito, in occasione di uno sciopero svoltosi
nel febbraio 1997. A seguito di una denuncia della Cassa
di Risparmio di Torino, la Commissione di garanzia aveva
espresso una valutazione negativa sul comportamento tenuto
dalle organizzazioni sindacali che avevano indetto quello
sciopero, sollecitando l'applicazione delle sanzioni
previste dalla legge. Conseguentemente, la Cassa di
Risparmio di Torino aveva disposto, per un mese, la
sospensione dei permessi sindacali retribuiti spettanti
alle Rsa dei sindacati interessati, nonché il versamento
all'Inps dei contributi sindacali trattenuti sulle buste
paga dei lavoratori iscritti.
Le OO.SS. sanzionate hanno reagito
presentando ricorso per comportamento antisindacale
davanti al Pretore di Torino, chiedendo al Giudice di
dichiarare illegittime le sanzioni, previa disapplicazione
delle delibere della Commissione di garanzia. La banca ha
replicato sostenendo che le OO.SS. avevano sostanzialmente
impugnato la delibera della Commissione di garanzia,
organo della pubblica amministrazione; pertanto, i
sindacati avrebbero dovuto rivolgersi al Tribunale
Amministrativo Regionale anziché al Pretore del lavoro.
Per questo motivo, la banca ha presentato un regolamento
di giurisdizione avanti la Corte di cassazione, appunto
per far accertare la giurisdizione del TAR in luogo di
quella del giudice ordinario.
Con la sentenza n. 12613 del 17/12/98,
le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno però
rigettato il ricorso della banca, affermando che il
regolamento di giurisdizione non può essere proposto in
una controversia tra privati nella quale non sia parte la
pubblica amministrazione, e ciò anche quando il giudice
ordinario debba vagliare situazioni che presentino aspetti
di pubblico interesse o possa trovarsi a disapplicare
provvedimenti amministrativi: infatti, come ha affermato
la Corte, il Pretore può svolgere un accertamento
incidentale sulla legittimità del provvedimento della
Commissione di garanzia e, nel caso in cui lo ritenga
illegittimo, può disapplicarlo ai fini della decisione in
merito al denunciato comportamento antisindacale.
CONDOTTA ANTISINDACALE
Questione 1
Cosa sono i comportamenti antisindacali?
Lo
Statuto dei lavoratori (L. 300/70) prevede un apposito procedimento
per la repressione della condotta antisindacale. Più precisamente, l'art.
28 stabilisce che, nel caso in cui il datore di lavoro si comporti
in modo tale da impedire o limitare l'esercizio e la libertà
dell'attività sindacale, il sindacato possa denunciare tale
comportamento al Pretore; nel caso in cui il giudice accerti che,
effettivamente, vi è stata una lesione dei diritti sindacali, potrà
ordinare al datore di lavoro di cessare dal comportamento ritenuto
antisindacale e di rimuovere gli effetti dallo stesso.
In particolare, è stato ritenuto antisindacale il
comportamento che incida, in modo diretto, su diritti sindacali
espressamente riconosciuti dai contratti collettivi di lavoro, dalla
legge o, addirittura, dalla costituzione. La giurisprudenza ha però
avuto modo di precisare come la violazione dei diritti esplicitamente
stabiliti da norme legali o contrattuali non esaurisca l'ambito dei
comportanti antisindacali; infatti, si ritiene che il procedimento
citato sia destinato a tutelare il sindacato da tutti quei comportamenti
del datore di lavoro tali da ledere, ingiustificatamente, le prerogative
del sindacato stesso, danneggiandone l'immagine. Più precisamente, è
stato sostenuto che, una volta aperta una trattativa tra il sindacato e
il datore di lavoro, entrambe le parti sono tenute a condurre tale
trattative con correttezza e buona fede.
Questione 2
Il Giudice che si è occupato della fase delle
sommarie informazioni, nell'ambito di un procedimento per la repressione
della condotta antisindacale, può occuparsi anche della successiva fase
dell'opposizione?
La Corte Costituzionale è intervenuta recentemente
per ribadire il concetto che un Giudice che si sia occupato in una fase
qualsiasi di un giudizio, è obbligato a non occuparsene mai più, nel
corso della sua carriera.
Con sentenza del 15 ottobre (n. 387) la Corte
Costituzionale ha infatti affermato l’obbligo di astenersi da parte
del magistrato che, dopo aver giudicato di un procedimento per condotta
antisindacale nella sua fase sommaria, si trovi ad essere investito
dell’opposizione contro il provvedimento da lui stesso emesso.
La legge (art.
28 Statuto dei Lavoratori) stabilisce un particolare procedimento
per la denuncia dei comportamenti antisindacali posti in essere dai
datori di lavoro, e per la loro repressione nel caso in cui il Giudice
ritenga sussistente la condotta antisindacale. L’antisindacalità può
essere deliberata e voluta (tipico il caso di sanzione disciplinare per
avere partecipato ad uno sciopero o a una manifestazione sindacale), ma
può essere anche non voluta, ma purtuttavia sanzionabile, se il
comportamento denunciato determini comunque oggettivamente una lesione
dei diritti sindacali.
In questi casi, su richiesta dell’organizzazione
sindacale, può essere proposto un ricorso al Giudice del Lavoro per
sentir dichiarare l’antisindacalità del comportamento denunciato e
l’ordine di rimozione degli effetti. Tutto questo avviene attraverso
uno speciale procedimento, che ha come caratteristica la sommarietà,
l’urgenza e l’immediatezza del provvedimento di repressione della
condotta antisindacale (ove ritenuta sussistente). Il decreto con cui si
conclude questa fase può essere opposto in via ordinaria, con un
normale procedimento di cognizione. Queste due diverse fasi del
procedimento sono appunto delle fasi, e insieme costituiscono il primo
grado di giudizio; mentre i gradi successivi sono rappresentati
dall’appello e dalla cassazione.
La Corte Costituzionale ha dunque ritenuto di
equiparare le due distinte fasi in cui si articola il procedimento
dell’art. 28 S.L. (sommaria e d’opposizione) a due diversi gradi di
giudizio.
L’art. 51 del codice di procedura civile stabilisce
infatti che il Giudice ha l’obbligo di astenersi se ha trattato la
causa come magistrato in "altro grado" del processo. Secondo
la Corte l’art. 51 deve essere interpretato nel senso che l’obbligo
di astensione sussista anche per il giudice che, dopo essersi
pronunciato nella fase sommaria del procedimento previsto dall’art. 28
S.L., venga investito della decisione sull’opposizione nel medesimo
processo. Infatti, secondo la Corte, esigenza imprescindibile rispetto
ad ogni tipo di processo è quella di evitare che lo stesso giudice, nel
decidere, abbia a ripercorrere l’identico itinerario logico
precedentemente seguito. Con la conseguenza che la previsione di cui
all’art. 51 cpc, secondo cui il giudice ha l’obbligo di astenersi se
ha conosciuto la causa come magistrato in altro grado del processo, ha
fondamento nell’esigenza che il giudice dell’impugnazione sia
diverso da quello che ha già deciso in precedenza la stessa causa.
L’espressione "altro grado", per la Corte, non può avere un
ambito ristretto al solo diverso grado del processo, ma deve comprendere
anche la fase che in un processo civile ha sostanzialmente contenuto
impugnatorio, come avviene nel caso dell’opposizione a decreto emesso
in base all’art. 28 S.L.
E pertanto, conclude la Corte, deve ritenersi che
l’obbligo di astensione sussista anche per il giudice che, dopo avere
emesso la decisione nella prima fase del procedimento ex art. 28 S.L.,
si veda assegnare anche l’opposizione.
FERIE
La malattia insorta durante le ferie
può sospenderne il decorso?
La questione degli effetti della
malattia intervenuta nel periodo di ferie è stata oggetto
di un ampio dibattito in giurisprudenza. Il contrasto si
può però oggi definire risolto per effetto della
pubblicazione della sentenza 616/87 della Corte
Costituzionale che ha dichiarato "l'illegittimità
costituzionale dell'art. 2109 c.c. nella parte in cui non
prevede che la malattia insorta durante le ferie ne
sospenda il decorso". Successivamente, la Corte ha
ribadito la propria convinzione con la sentenza 297/90.
Il ragionamento della Corte è il
seguente: l'art. 36, III c., della Costituzione pone il
principio dell'irrinunciabilità delle ferie, che comporta
la conseguente necessità di fruire effettivamente delle
ferie stesse. Da ciò discende quindi il diritto del
lavoratore ad un congruo periodo di riposo, al fine di
ritemprare le energie psico-fisiche usurate dal lavoro,
nonchè di soddisfare le sue esigenze ricreative
-culturali
e più incisivamente partecipare alla vita familiare e
sociale. Lo stesso datore di lavoro è interessato a che
effettivamente avvenga il recupero delle energie del
lavoratore, affinché il suo successivo apporto
all'impresa sia più proficuo di risultati. Le finalità
che si intendono perseguire sono certamente frustrate
dall'insorgere della malattia durante il periodo di ferie.
Ne consegue che, a seguito
dell'autorevole intervento della Corte Costituzionale,
l'art. 2109 c.c. debba necessariamente essere interpretato
nel senso che l'insorgenza di una malattia nel corso delle
ferie ne determini la sospensione; le ferie riprenderanno
a decorrere solo a guarigione raggiunta, e il lavoratore
avrà diritto a un nuovo periodo di ferie di durata
equivalente a quella perduta per effetto della malattia.
A tal fine è peraltro indispensabile
che il lavoratore, ammalatosi durante le vacanze, si
munisca immediatamente di un certificato medico che
attesti il suo stato di malattia e che copia di questo
certificato venga spedito a mezzo lettera raccomandata al
datore di lavoro e alla USL di competenza entro due giorni
dall'insorgenza della malattia. Solo così facendo si ha
poi diritto di richiedere di godere del periodo di ferie
perduto a causa della malattia.
Le argomentazioni sopra brevemente
illustrate sono conformi anche alla Convenzione O.I.L.
132/70 (ratificata dall'Italia il 29.7.82), che ha posto
il principio secondo cui i periodi di incapacità al
lavoro dovuti a malattia o ad infortunio non possono
essere conteggiati nel periodo di ferie annuali.
Se dunque il principio generale è
questo, non vi è spazio alcuno per la contrattazione
collettiva di introdurre deroghe peggiorative a tale
disciplina, riconoscendo per esempio la sospensione delle
ferie solo nel caso di ricovero ospedaliero. In questo
senso del resto si è già pronunciata in diverse
occasioni anche la Corte di Cassazione, dichiarando la
nullità delle clausole contrattuali in contrasto con i
principi di cui sopra. Ancora recentemente la Corte
(sentenza 2515/96) ha affermato che per l'art. 2109 c.c.,
come rivisto dalla Corte Costituzionale, la malattia
sospende le ferie, salvo il caso in cui la malattia stessa
non sia tale da pregiudicare la fruizione delle ferie, che
è quella di consentire il recupero delle energie
psico-fisiche attraverso il riposo e la ricreazione.
Interpretata in tal modo la norma, appare nulla ogni
clausola contrattuale che consenta la sospensione solo in
caso di ricovero ospedaliero, in quanto pone una
limitazione non consentita.
Si tenga presente, infine, che il
lavoratore che cada malato nel corso delle ferie non è
tenuto a fare rientro presso il proprio domicilio per
poter invocare la sospensione delle ferie stesse. Infatti,
il periodo di malattia può essere trascorso anche in un
luogo diverso dalla propria abitazione, e dunque anche in
una località di villeggiatura, a condizione che di ciò
venga data immediata notizia, tramite le opportune
indicazioni da apporsi sul certificato di malattia,
all’Istituto Previdenziale, che deve sempre avere la
possibilità di valutare le effettive condizioni di salute
del lavoratore.
A chi spetta individuare il
periodo feriale?
Secondo la giurisprudenza, la
individuazione del periodo feriale deve tener conto dei
due interessi contrapposti, quello del lavoratore a fruire
di un periodo di riposo sufficiente a reintegrare le
energie perdute lavorando, e quello del datore di lavoro
al buon funzionamento dell’azienda. Più precisamente,
si ritiene che la scelta del periodo feriale sia idonea a
salvaguardare l’indicato interesse dal lavoratore alla
sola condizione che il numero delle giornate di ferie sia
congruo: pertanto, mentre – per esempio – non sarebbe
idoneo allo scopo imporre al lavoratore di fruire di una o
di due giornate di ferie, il datore di lavoro potrebbe
anche unilateralmente imporre al proprio dipendente la
fruizione di una settimana di ferie, a condizione di
provare che ciò è coerente con il buon funzionamento
dell’azienda.
Sulla scorta di tali principi, una
sentenza della Corte di Cassazione (n. 5216 del 25/5/98)
ha ritenuto irrilevante addirittura la circostanza che il
periodo di ferie già fosse stato concordato, e che il
lavoratore già avesse prenotato le proprie ferie. Più
precisamente, in quel caso il lavoratore, dopo che le
ferie erano state concordate e dopo aver prenotato un
albergo in coincidenza del periodo feriale, a seguito del
rinvio del periodo feriale disposto unilateralmente dal
datore di lavoro, per sopravvenute urgenti necessità
organizzative, si era ugualmente assentato dal lavoro per
qualche giorno, durante il periodo feriale originariamente
pattuito, per recarsi nella località turistica dove aveva
effettuato la prenotazione, per disdirla.
Conseguentemente, il datore di lavoro,
dopo aver contestato la circostanza sopra illustrata e
aver sentito il lavoratore a sua difesa, lo aveva
licenziato, considerando ingiustificata l’assenza dal
posto di lavoro. La domanda giudiziaria presentata dal
lavoratore, che aveva impugnato tale licenziamento sotto
il profilo della carenza di alcuna valida giustificazione,
era stata rigettata tanto dal Pretore quanto dal
Tribunale, con pronunce confermate ora dalla Suprema
corte: infatti, è stato ritenuto che il datore di lavoro,
avendo provato l’effettiva sussistenza della necessità
organizzativa che rendeva necessario spostare il periodo
feriale originariamente concordato, legittimamente aveva
modificato, sia pure unilateralmente, il periodo delle
ferie.
Più recentemente, con la sentenza n.
1557 dell’11 febbraio 2000, la suprema Corte ha
sottolineato come il lavoratore, una volta messo a
conoscenza della distribuzione delle ferie nell’arco
dell’anno, abbia un vero e proprio onere di comunicare
tempestivamente all’azienda eventuali esigenze personali
che giustifichino una richiesta di modifica del periodo
fissato. In mancanza, ha osservato la Suprema Corte, è
possibile ritenere che il silenzio del lavoratore sia
qualificabile alla stregua di un vero e proprio assenso
tacito alla scelta della società. Con l’ulteriore
conseguenza che un eventuale spostamento delle ferie
potrebbe in seguito essere giustificato e richiesto solo
adducendo motivi sopravvenuti ed originariamente
imprevedibili.
ORARIO DI
LAVORO
Quali sono le principali novità
introdotte dal D. Lgs. 66/03 in tema di orario di lavoro?
Recentemente, la materia dell'orario è
stata riformata dal D. Lgs. 66/03, che ha dato attuazione
ad alcune direttive della UE. Pertanto, anche sulla scorta
della nuova normativa, si può definire l'orario di lavoro
come il periodo in cui il lavoratore è al lavoro e a
disposizione del datore di lavoro, con l'obbligo di
esercitare la sua attività o le sue funzioni. Al
contrario, qualsiasi periodo che non rientra nell'orario
di lavoro è definito come periodo di riposo.
La legge distingue poi tra orario di
lavoro normale e orario di lavoro straordinario. Il primo
è fissato in 40 ore settimanali, anche se la legge
introduce una serie di deroghe a questa regola generale:
- i contratti collettivi stipulati dai sindacati
comparativamente più rappresentativi possono
prevedere una durata inferiore;
- gli stessi contratti collettivi possono riferire la
durata dell'orario normale settimanale alla media in
un periodo plurisettimanale. Ciò significa che in una
certa settimana il lavoratore può essere chiamato a
lavorare per più di 40 ore; ciò nonostante, il
lavoro eccedente la quarantesima ora non sarà da
considerarsi alla stregua del lavoro straordinario se,
nel periodo plurisettimanale preso come riferimento,
la media delle ore lavorate sarà comunque di 40. A
tale riguardo la legge precisa che, in ogni caso,
nell'arco della settimana l'orario di lavoro non deve
superare una media di 48 ore (compresi gli
straordinari) in 4 mesi, elevabili dai contratti
collettivi fino a 12 a fronte di ragioni obiettive
specificate nel contratto stesso. Opportunamente, la
legge precisa che per il computo della media non
bisogna considerare i periodi di ferie o di assenze
per malattia;
- dalla disciplina del normale orario di lavoro e, in
particolare, dal limite legislativo delle 40 ore, sono
escluse numerose categorie di lavoratori, fatte
comunque salve condizioni di miglior favore stabilite
dai contratti collettivi. Tra queste possiamo
ricordare i giornalisti; il personale poligrafico
addetto alle attività di composizione, stampa e
spedizione di quotidiani e settimanali; il personale
addetto ai servizi di informazione radiotelevisiva; il
personale delle imprese concessionarie di servizi nei
settori delle poste, autostrade, servizi portuali e
aeroportuali, trasporti pubblici, telecomunicazione,
oltre che in altri settori di primaria importanza
(gas, energia elettrica, calore, acqua, smaltimento e
trasporto dei rifiuti solidi urbani). Per costoro dovrà
provvedere un apposito decreto del Ministero del
Lavoro, che dovrà comunque uniformarsi ai principi
del D. Lgs. 66/03.
Come si diceva, dall'orario normale di lavoro, come
sopra definito, si distingue quello straordinario che,
com'è facilmente intuibile, non è altro che quello
eccedente il normale orario di lavoro e che comunque, per
espressa disposizione di legge, deve essere contenuto,
nonché remunerato a parte e compensato con maggiorazioni
previste dal contratto collettivo. Quest'ultimo può
consentire che, in alternativa o in aggiunta alle
maggiorazioni retributive, i lavoratori fruiscano di
riposi compensativi.
Spetta in primo luogo ai contratti collettivi stipulati
dai sindacati comparativamente più rappresentativi
indicare le modalità di esecuzione del lavoro
straordinario, fermo restando il già citato limite delle
48 ore medie di lavoro alla settimana, nell'arco di 4
mesi. In assenza di tali accordi, la legge prevede che il
ricorso al lavoro straordinario è ammesso solo previo
accordo con il lavoratore e per un periodo non superiore a
250 ore all'anno. Tuttavia, la legge prevede anche altri
casi in cui lo straordinario è comunque ammesso, quindi a
prescindere dalla volontà del singolo lavoratore e salva
diversa disposizione da parte dei contratti collettivi:
- eccezionali esigenze tecnico - produttive, con
impossibilità di fronteggiarle mediante l'assunzione
di altri lavoratori;
- casi di forza maggiore o tali per cui la mancata
esecuzione di lavoro straordinario possa dar luogo a
un pericolo grave e immediato, o un danno alle persone
o alla produzione;
- eventi particolari, come mostre, fiere e
manifestazioni collegate all'attività produttiva,
ovvero allestimento di prototipi o modelli predisposti
per le stesse.
Quali sono le principali novità introdotte dal
D. Lgs. 66/03 in tema di riposi?
Il D. Lgs. 55/03 definisce periodo di riposo tutto ciò
che non rientra nell'orario di lavoro. Tra i riposi in
particolare possono essere ricordati:
- il riposo giornaliero. Il lavoratore, ogni 24 ore,
ha diritto a 11 ore di riposo. Questo riposo deve
essere continuativo, a meno che il lavoro sia
caratterizzato da periodi di lavoro frazionati durante
la giornata;
- le pause. Se l'orario di lavoro giornaliero eccede
le 6 ore, il lavoratore ha diritto a una pausa per
recuperare le energie psico - fisiche e per consumare
il pasto. Le modalità di fruizione e la durata di
tali pause sono determinate dai contratti collettivi;
in mancanza, al lavoratore deve comunque essere
concessa una pausa da fruirsi tra l'inizio e la fine
del periodo giornaliero di lavoro e della durata non
inferiore a dieci minuti; la collocazione di questa
pausa deve tener conto delle esigenze produttive. In
ogni caso, queste pause non sono retribuite, né
possono essere considerate come lavoro ai fini del
superamento dei limiti di durata sopra indicati;
- il riposo settimanale. Il lavoratore ha diritto,
ogni 7 giorni, a un riposo di almeno 24 ore
consecutive. Queste ore di riposo settimanale non
compensano le 11 ore di riposo giornaliero di cui si
è detto, ma si aggiungono ad esse. Il diritto appena
enunciato non è però previsto per alcune categorie
di lavoratori (lavori a turno, ogni volta che il
lavoratore cambi squadra e non possa usufruire, tra la
fine del servizio di una squadra e l'inizio di quello
della squadra successiva, di periodi di riposo
giornaliero o settimanale; le attività caratterizzate
da periodi di lavoro frazionati durante la giornata;
per alcune categorie di persone che lavorano nel
settore dei trasporti ferroviari). Il riposo
settimanale deve, di regola, coincidere con la
domenica, salvi i casi - previsti dalla legge - in cui
il giorno di riposo settimanale può essere fissato in
un giorno diverso dalla domenica;
- le ferie annuali. Il lavoratore ha diritto a un
periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a 4
settimane, con facoltà dei contratti collettivi di
stabilire condizioni di miglior favore. Nel caso di
mancata fruizione delle ferie, queste non possono
essere sostituite con la relativa indennità per ferie
non godute, se non al momento di risoluzione del
rapporto.
Il riposo giornaliero e le pause possono essere
derogati dai contratti collettivi nazionali. In mancanza
di questi accordi, è previsto un apposito decreto del
Ministero del Lavoro per apportare e disciplinare le
deroghe in casi previsti dalla legge, quali: attività
caratterizzate dalla distanza fra il luogo di lavoro e il
luogo di residenza del lavoratore; attività di guardia e
sorveglianza; attività caratterizzate dalla necessità di
assicurare la continuità del servizio o della produzione,
come nel caso degli ospedali, porti e aeroporti, servizi
della stampa, radiofonici, televisivi, trasporto urbano e
ferroviario. Oltre a queste deroghe abbastanza specifiche,
ce ne sono altre molto più generiche e dalla portata allo
stato imprevedibile che, comunque, rischiano addirittura
di vanificare i diritti di cui si sta parlando, giacché
la legge prevede l'introduzione di deroghe non solo a
fronte di circostanze eccezionali e imprevedibili, ma
addirittura quando si verifichi un sovraccarico
prevedibile di attività. In ogni caso, le diverse deroghe
sono ammesse solo a condizione che al lavoratore sia
accordato un equivalente periodo di riposo compensativo,
sempre che - altra deroga - il riposo compensativo sia
impossibile per motivi oggettivi.
Il quadro non può essere completo senza specificare
che il D. Lgs. introduce altre deroghe, ancora più
significative e radicali, nei confronti dell'orario
ordinario e straordinario di lavoro, nonché dei riposi
giornaliero e settimanale e delle pause. Infatti, si
dispone che tutti i diritti contemplati dalla riforma per
gli istituti appena richiamati non operano nei confronti
di alcune categorie di lavoratori, tra cui i dirigenti, la
manodopera familiare, i lavoratori a domicilio o nel caso
di telelavoro.
Come sono
disciplinati i permessi per la cura parentale e per la
formazione professionale?
La L. 53/00 disciplina, tra l'altro, permessi per la
cura parentale in genere o per la formazione
professionale. Si tratta per lo più di nuovi istituti,
che in precedenza erano solo ed eventualmente disciplinati
dalla contrattazione collettiva e che ora, per la prima
volta, hanno una disciplina legale. I permessi per le cure
parentali sono disciplinati dall'art.
4 della legge citata, che prevede due ipotesi.
La prima (disciplinata dal comma 1) riguarda il decesso o
la documentata grave infermità del coniuge o di un
parente entro il secondo grado o del convivente: in questi
casi, il lavoratore e la lavoratrice hanno diritto ad un
permesso retributivo di 3 giorni lavorativi all'anno o, in
alternativa per il caso di grave infermità, la facoltà
di concordare con il datore di lavoro diverse modalità di
espletamento dell'attività lavorativa. Non si può
mancare di sottolineare che la legge, forse per la prima
volta, introduce un vero e proprio diritto di assistenza
nei confronti del convivente: vero è che il diritto è
subordinato ad un certificato anagrafico che comprovi la
convivenza; in ogni caso, è evidente che il legislatore
ha concesso una prima, forse timida apertura nei confronti
delle coppie di fatto.
La seconda ipotesi (disciplinata dal comma 2) riguarda
i gravi e documentati motivi familiari, tra cui sono
ricomprese le patologie che saranno individuate mediante
apposito decreto ministeriale (sul punto, v. il DPCM
21/7/00 n. 278). In questi casi, i
dipendenti possono richiedere un periodo di congedo non
retribuito e non computato nell'anzianità di servizio né
ai fini previdenziali. Il congedo può essere continuativo
o frazionato e non può superare i 2 anni. Durante il
congedo viene conservato il posto di lavoro, ma il
lavoratore non può svolgere alcun tipo di attività
lavorativa. È demandata alla contrattazione collettiva la
disciplina delle modalità di partecipazione ad eventuali
corsi di formazione del personale che riprende l'attività
lavorativa dopo il congedo in questione.
I congedi per la formazione sono disciplinati dagli artt.
5 e 6 della legge
in esame. La prima norma prevede che il lavoratore, con
almeno 5 anni di anzianità, possa chiedere una
sospensione del rapporto di lavoro per un periodo non
superiore a undici mesi, continuativo o frazionato,
nell'arco dell'intera vita lavorativa. La sospensione in
questione è finalizzata al c.d. congedo per la
formazione, ovvero al completamento della scuola
dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di
secondo grado, del diploma universitario o di laurea o
comunque alla partecipazione ad attività formative
diverse da quelle poste in essere dal datore di lavoro.
Durante il congedo, il lavoratore conserva il posto di
lavoro, ma non ha diritto alla retribuzione. Il congedo
non è computabile nell'anzianità di servizio, ma il
lavoratore può riscattarlo a fini pensionistici. Inoltre,
il lavoratore che fruisca del congedo in questione può
prolungare il rapporto di lavoro per un periodo
corrispondente, e ciò anche in deroga alle disposizioni
concernenti l'età di pensionamento obbligatorio, purché
ne faccia richiesta al datore di lavoro entro sei mesi
dalla data prevista per il pensionamento. La richiesta del
congedo può essere rifiutata o differita dal datore di
lavoro per comprovate esigenze organizzative. In ogni
caso, la legge rinvia ai contratti collettivi per la
disciplina delle modalità di fruizione del congedo.
L'art.
6 disciplina invece i congedi per la formazione
continua, sancendo il diritto dei lavoratori, anche
disoccupati, a proseguire i percorsi di formazione per
l'intero arco della loro vita. Spetta invece alla
contrattazione collettiva definire il monte ore da
destinare ai congedi in questione.
La tutela del lavoratore alla fruizione dei permessi di
cui si parla è rafforzata dalle disposizioni dettate
dall'art.
18 in materia di recesso. Più precisamente, la
norma dispone la nullità del licenziamento causato dalla
domanda o dalla fruizione dei permessi in questione.
E'
legittimo pretendere che il lavoratore lavori anche la
domenica, dopo aver lavorato per tutta la settimana?
Il lavoratore, qualora fosse chiamato a
prestare la sua attività di domenica, dovrebbe percepire,
oltre alla normale retribuzione, una indennità che sia
sufficiente a compensare il sacrificio di lavorare in una
giornata normalmente dedicata al riposo e allo svago.
Questa maggiorazione deve essere corrisposta anche nel
caso di riposo compensativo, e – in caso di
contestazione e sempre che al riguardo il contratto
collettivo di lavoro nulla disponga - deve essere
quantificata dal giudice in via equitativa.
Diverso è invece il problema della
cadenza settimanale del riposo, ovvero del diritto al
riposo dopo sei giorni continuativi di lavoro. Questo
diritto discende da numerose disposizioni legislative:
l'art. 2109 c. 1 c.c. riconosce al lavoratore il diritto
"ad un giorno di riposo ogni settimana"; l'art.
1 L. 22/2/34 n. 370 dispone che al lavoratore "è
dovuto ogni settimana un riposo di 24 ore
consecutive"; l'art. 36 c. 3 Cost. dispone che
"Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale [...]
e non può rinunciarvi".
Dalle suddette norme di legge la
giurisprudenza ha tratto la conclusione che il lavoratore
ha diritto, dopo sei giorni continuativi di riposo, ad una
giornata di riposo, dichiarando altresì nulle le
eventuali disposizioni contrattuali contrarie. Né la
situazione potrebbe essere sanata anticipando il riposo
settimanale: infatti, il principio del riposo settimanale
risponde all’esigenza di tutelare la salute del
lavoratore, consentendogli di recuperare le energie
perdute. Pertanto, mentre è possibile ristorare le
energie già spese, non si può pensare di accumulare
le energie in vista del loro futuro dispendio.
Qualora venisse violato il diritto al
riposo dopo sei giorni di lavoro continuativo, il
lavoratore dovrebbe ricorrere al giudice, che risarcirà
il danno conseguentemente subito secondo equità. Nella
quantificazione del danno, il giudice (considerando che la
lesione del diritto in questione è configurabile come
reato ex art. 27 L. 370/34) dovrà tener conto anche della
sua componente morale. E' stato anche affermato che
il risarcimento deve tener conto di ogni giornata
lavorativa continuativamente prestata dopo la sesta, e
deve essere commisurato alla normale retribuzione per ogni
giornata lavorata dopo la sesta.
E’
vero che è vietato adibire le donne al lavoro notturno?
Il lavoro notturno è vietato alle
lavoratrici "nelle aziende manifatturiere, anche
artigianali" dall'art. 5 L. 9/12/77 n. 903. Più
precisamente, il divieto opera dalle ore 24 alle ore 6, e
non riguarda le donne che svolgano mansioni direttive o
che siano addette ai servizi sanitari aziendali.
La norma prevede anche la possibilità
di regolare diversamente il divieto e anche di rimuoverlo,
attraverso la stipulazione di un contratto collettivo,
anche aziendale, da comunicarsi entro 15 giorni
all'Ispettorato del lavoro, con indicazione delle
lavoratrici interessate. La diversa regolamentazione deve
essere giustificata in ragione di particolari esigenze
della produzione, tenendo altresì conto delle condizioni
ambientali del lavoro e dell'organizzazione dei servizi.
La Corte di cassazione penale, con sentenza del 2/12/86,
ha precisato che sul rispetto di queste esigenze deve
vigilare l'Ispettorato del lavoro; conseguentemente, la
comunicazione di cui si è detto assume una natura
sostanziale e non meramente formale, poiché consente
all'Ispettorato di verificare che la modifica al divieto
posto dalla legge sia lecitamente avvenuta.
In ogni caso, il divieto di cui
all'art. 5 L. 903/77 non può essere derogato nei
confronti della lavoratrice madre, dal concepimento e fino
al compimento del settimo mese di età del bambino.
Il Ministero del lavoro, con circolare
n. 142 del 28/12/83, ha chiarito che l'accordo aziendale
idoneo a derogare al divieto legislativo deve essere
stipulato da una espressione sindacale aziendale,
rappresentativa dei lavoratori, comunque denominata
(Rappresentanza Sindacale Aziendale, Consiglio di Fabbrica
o altro); in altre parole, la deroga al divieto non
potrebbe essere legittimamente prevista in un accordo
stipulato direttamente con i singoli lavoratori.
La Corte di giustizia dell'Aja ha
censurato lo Stato italiano in relazione al divieto in
questione, giudicato discriminatorio. In realtà, si deve
pure tener presente che, prima che tale divieto fosse
introdotto, si era creato un vero e proprio abuso del
lavoro notturno femminile, in quanto si reputava che le
lavoratrici fossero il soggetto più debole tra i
prestatori d'opera, e quindi più facilmente avviabili ad
un turno di lavoro particolarmente disagevole. Inoltre,
non si può dimenticare che il sindacato può sempre
rimuovere il divieto, se sussistono valide ragioni.
Quali
sono i diritti di un lavoratore che è tenuto ad essere
reperibile nelle giornate di domenica?
E' indubbio che la reperibilità
prestata per le giornate festive non consenta al
lavoratore di godere pienamente del suo giorno di riposo,
e ciò anche nel caso in cui tale reperibilità non si
traduca, di fatto, in una prestazione lavorativa.
Per tale motivo si ritiene
pacificamente che il disagio subìto dal lavoratore a
causa di tale reperibilità debba essere, in qualche modo
compensato.
Al riguardo, la Corte di Cassazione
aveva in un primo tempo affermato che la reperibilità,
imponendo al lavoratore delle restrizioni significative, e
dunque impedendogli di recuperare le proprie energie
psicofisiche nella giornata domenicale, costituiva una
violazione della norma Costituzionale (art. 36 Cost.) che
prevede il diritto (irrinunciabile) del lavoratore al
riposo settimanale. Conseguentemente, erano state
dichiarate illegittime le clausole dei contratti
collettivi che prevedevano l'obbligo di reperibilità,
sebbene compensato economicamente.
Il più recente orientamento della
Corte di cassazione tende invece ad escludere che si possa
equiparare la reperibilità alla prestazione lavorativa in
senso stretto. Per tale motivo è stato negato,
innanzitutto, che al lavoratore reperibile nella giornata
domenicale spetti un giorno di riposo compensativo
infrasettimanale. Viceversa, al dipendente che debba
garantire la propria reperibilità nella giornata
domenicale spetterà soltanto un compenso economico per il
disagio che tale situazione gli crea. Per quel che
riguarda la quantificazione di tale compenso (che, per le
ragioni sopra indicate, non potrà coincidere con la
retribuzione spettante in caso di prestazione lavorativa),
si segnala una recente sentenza, sempre della Cassazione
(n. 5245/95), che ha ritenuto equa una clausola del
contratto collettivo dei dipendenti Sip (ora Telecom) che
fissava nel 30% della retribuzione ordinaria l'importo
spettante al lavoratore reperibile nel giorno di riposo.
Conviene precisare che il compenso di
cui si parla, essendo specificamente ricollegato alla
particolarità della prestazione richiesta, non entra a
far parte definitivamente della retribuzione, ma potrà
essere revocato al cessare dell'obbligo di reperibilità.
Quali sono le novità introdotte dalla Legge Treu alla
disciplina dell'orario di lavoro?
L'art.
13 della legge 196/97 (legge Treu) contiene
importanti misure che apportano importanti novità alla
disciplina dell'orario di lavoro. In sintesi, si può dire
che la norma citata ha previsto quanto segue:
- diminuzione del limite legale dell'orario
settimanale di lavoro. Più precisamente, in
precedenza la legge prevedeva che la quantità di
lavoro settimanale non potesse eccedere le 48 ore; ora
la legge (allineandosi alla contrattazione collettiva,
che di regola già aveva fissato un limite inferiore a
quello legale) stabilisce che l'orario settimanale di
lavoro non possa eccedere le 40 ore. Inoltre, la legge
Treu assegna ai contratti collettivi nazionali la
possibilità di stabilire una durata minore e riferire
l'orario normale alla durata media delle prestazioni
lavorative in un periodo non superiore all'anno: ciò
dovrebbe comportare la scomparsa degli attuali
permessi per ROL (riduzione dell'orario di lavoro), da
sostituirsi con la effettiva riduzione dell'orario di
lavoro settimanale in alcuni periodi dell'anno: in
questo caso, l'orario di lavoro risulterebbe dalla
media dell'orario in questi periodi a lavoro ridotto e
dell'orario nei rimanenti periodi ad orario pieno e
comunque non superiore a 40 ore;
- incentivi al ricorso a forme di orario ridotto.
In altre parole, allo scopo di favorire la riduzione
dell'orario di lavoro, la legge assegna al Ministro
del lavoro e della previdenza sociale il compito di
emanare, nel termine di 60 giorni, un decreto con cui
stabilire, in sostanza, una riduzione dei contributi
in proporzione alla riduzione dell'orario di lavoro,
così incentivando la riduzione d'orario attraverso la
diminuzione del costo del lavoro. La legge precisa
anche che, in via sperimentale e nel corso dei primi
due anni di vigenza della legge stessa, le segnalate
agevolazioni sono prioritariamente destinate ai casi
in cui i contratti collettivi prevedano riduzioni
d'orario finalizzate a nuove assunzioni a tempo
indeterminato, ovvero nel caso in cui il contratto
preveda una trasformazione di rapporti da tempo pieno
a tempo parziale nell'ambito della gestione di esuberi
di personale;
-
incentivi alla adozione di contratti part –
time. Con lo stesso decreto di cui si è sopra
parlato, si dovranno prevedere riduzioni dei
contributi in alcuni casi di contratti a tempo
parziale (contratti part – time stipulati in
aree depresse con lavoratori inoccupati di età
compresa tra i 18 e i 25 anni; trasformazione a part
– time di contratti con lavoratori che, nei
successivi 3 anni, conseguano il diritto alla
pensione, a condizione che contemporaneamente si
assumano a part – time giovani inoccupati di
età inferiore a 32 anni; contratti part – time
stipulati con lavoratrici che tornino al lavoro dopo
almeno 2 anni di inattività; contratti part –
time stipulati nel settori della salvaguardia e
del recupero dell'ambiente, del territorio, degli
spazi urbani e dei beni culturali; contratti part
– time stipulati da imprese che abbiano attuato
interventi di risparmio energetico o di impiego di
energie alternative). Inoltre, il rapporto part –
time viene esteso al settore agricolo.
MANSIONI E QUALIFICHE
Può il datore di lavoro, nel corso
del rapporto di lavoro, modificare le mansioni del
dipendente?
L’art. 2103 c.c. stabilisce che
il lavoratore debba essere addetto alle mansioni per
le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti
alla categoria superiore che abbia successivamente
acquisito, ovvero a mansioni equivalenti alle ultime
effettivamente svolte. In altre parole, il lavoratore
non può essere adibito a mansioni inferiori; in caso
contrario, il comportamento del datore di lavoro può
essere impugnato avanti il Giudice del lavoro, al fine
di ottenere l'accertamento dell'intervenuta
dequalificazione e la conseguente riassegnazione a
mansioni equivalenti, ovvero adeguate e corrispondenti
alla professionalità acquisita.
Inoltre, costituisce principio
ormai acquisito dalla giurisprudenza che una
dequalificazione o addirittura la totale sottrazione
di ogni mansione si riflettano sull'immagine
professionale del lavoratore e quindi sul suo
"valore" sul mercato del lavoro,
determinando perciò un danno di tipo professionale.
La giurisprudenza ha ripetutamente ritenuto
risarcibile il danno alla professionalità,
conseguentemente riconoscendo, in via equitativa, un
risarcimento pari a una somma corrispondente a circa
la metà delle retribuzioni percepite dal lavoratore
nel corso del periodo di dequalificazione. In alcuni
casi è stato anche accertato che il demansionamento,
traducendosi in una sofferenza fisico-psichica, abbia
prodotto danni alla salute del dipendente. In casi
come questi, dopo che è stato rigorosamente provato
il nesso di causalità tra il comportamento
illegittimo del datore di lavoro e la malattia (da
accertare in genere mediante apposita consulenza
tecnica medica), è stato anche riconosciuto il
diritto al risarcimento del danno biologico, liquidato
sempre in via equitativa.
Il lavoratore dequalificato ha il diritto di essere
nuovamente assegnato alle precedenti mansioni?
Come si è detto, il lavoratore
ingiustamente privato del proprio lavoro, o che si
veda costretto a svolgere un lavoro non pertinente con
il suo inquadramento e con la sua professionalità, ha
diritto al risarcimento del danno subito; risarcimento
che, peraltro, risulta non sempre facile da
quantificare, e che comunque si dimostra spesso
inidoneo a compensare il pregiudizio subito dal
lavoratore.
Per questo motivo, è andato
affermandosi il principio che il lavoratore
illegittimamente dequalificato può richiedere non
solo un risarcimento patrimoniale, ma anche
l’emanazione di un vero e proprio ordine di
reintegrazione nelle sue precedenti mansioni, od in
altre di pari livello. Solo in tal modo risulta,
infatti, possibile porre rimedio alla violazione della
legge, ed impedire che il lavoratore si veda
costretto, alla lunga, a rassegnare le dimissioni,
perché stanco di svolgere un lavoro per lui inidoneo.
La correttezza di tale impostazione
è stata, di recente, ribadita dalla Corte di
Cassazione (sentenza n. 4221 del 27 aprile 1999),
secondo cui la violazione della regola sancita
dall’art. 2103 c.c. determina la nullità del
provvedimento con cui le mansioni del lavoratore sono
state mutate e, di conseguenza, il diritto del
lavoratore ad essere reinserito nella precedente
posizione lavorativa.
E' legittimo escludere un
lavoratore da un concorso interno per l'assegnazione
ad una qualifica superiore?
L'esclusione da un concorso di un
lavoratore, che possegga tutti i requisiti previsti
dal bando, è sicuramente illegittima. Piuttosto,
bisogna mettere a fuoco le conseguenze di tale
esclusione. Infatti, la semplice partecipazione ad un
concorso non comporta necessariamente il conseguimento
di un risultato utile; in altre parole, se il
lavoratore escluso avesse partecipato alla gara, forse
avrebbe conseguito la qualifica superiore, ma forse
no. In una simile situazione di incertezza, è
evidente l'impossibilità di chiedere al giudice la
condanna del datore di lavoro ad attribuire la
qualifica superiore.
Il problema è stato risolto dalla
giurisprudenza, che ha introdotto la nozione del danno
consistente nella perdita di opportunità. Nel nostro
ordinamento, esiste il principio generale che ogni
danno, causato da un fatto ingiusto, debba essere
risarcito (art. 2043 c.c.). La novità, introdotta
dalla giurisprudenza, sta nel fatto di ricomprendere
nella nozione di danno non solo la lesione di diritti
soggettivi, ma anche la violazione di legittime
aspettative, quindi la lesione di interessi connessi
alla perdita di chances (v. Cass. 4/5/82 n. 2765, in
Foro it. 1982, I, 2864). Anzi, è stato ritenuto che
il danno in questione consista non in un mancato
arricchimento (lucro cessante), ma in una vera e
propria riduzione del proprio patrimonio (danno
emergente), depauperato della occasione perduta (Cass.
19/12/85 n. 6506, in Foro it. 1986, I, 383)
Applicando il principio elaborato
dalla giurisprudenza sopra citata, ne consegue che il
lavoratore, illegittimamente escluso da un concorso,
ha subito un danno, consistente nella perdita di una
opportunità, che deve essere risarcito. A questo
punto occorre individuare il parametro da utilizzare
per quantificare, in termini monetari, il risarcimento
dovuto al lavoratore. Per risolvere tale questione, si
deve fare ricorso ad un altro principio generale,
secondo cui il danno, che non possa essere provato nel
suo preciso ammontare, deve essere liquidato dal
giudice in via equitativa (art. 1226 c.c.). Si tratta
di una tecnica di liquidazione del danno che la
giurisprudenza del lavoro ha applicato in diverse
occasioni, per esempio al fine di quantificare il
danno professionale o il danno biologico. Solo al fine
di fornire una indicazione di massima, si può
ricordare che la sentenza Pret. Lucca 26/10/94 (in
D&L 1995, 648) ha equitativamente quantificato il
danno nella misura di tre mensilità.
Può il lavoratore contestare il
risultato di un concorso interno relativo
all'assegnazione di mansioni superiori?
Nell’ambito di un rapporto di
lavoro, la promozione ad una qualifica superiore o ad
una determinata mansione può avvenire o in virtù di
una decisione discrezionale del datore di lavoro, che
stabilisce di premiare un determinato dipendente in
virtù dei suoi meriti, ovvero in base ad un concorso.
In questa seconda ipotesi, il
comportamento del datore di lavoro deve essere
improntato ai canoni di correttezza e buona fede,
ovvero la scelta deve avvenire in applicazione di un
valutazione obiettiva e non discriminatoria dei
requisiti di ciascun candidato.
Può, però, accadere, all’esito
di una simile selezione, che un lavoratore ritenga di
non essere stato correttamente valutato, e dunque di
aver subito un ingiustificato pregiudizio, che incide
sullo sviluppo della sua carriera e, quindi, anche sul
suo reddito.
Le conseguenze di una simile
eventualità hanno costituito oggetto di una recente
decisione della Cassazione (n. 1386 dell’8/2/2000).
La Cassazione, confermando la sentenza resa in appello
dal Tribunale di Roma, ha, innanzitutto, ribadito che
in caso di violazione dei principi di correttezza e
buona fede nelle procedure del concorso, il lavoratore
escluso dalla promozione ha effettivamente diritto ad
un risarcimento. Tale risarcimento però, ha precisato
ancora la Cassazione, non può essere automaticamente
equiparato al danno subito con la mancata promozione;
ciò in quanto non è, di regola, possibile dimostrare
che, se anche il concorso fosse stato regolare, la
promozione sarebbe spettata proprio a quel lavoratore,
piuttosto che ad un altro. Dunque, è necessario
ricorrere ad una liquidazione cosiddetta equitativa
del danno, ovvero stabilita dal Giudice in base al
buon senso ed alla valutazione di alcuni elementi,
quali il tempo trascorso prima di promuovere la causa
e la percentuale di probabilità di promozione del
lavoratore.
Può il datore di lavoro pretendere
che il lavoratore, oltre al suo normale lavoro, svolga
mansioni dequalificanti?
Il lavoratore ha il diritto di
essere adibito alle mansioni per cui è stato assunto,
ovvero a mansioni a queste equivalenti o
corrispondenti alla superiore qualifica che abbia
successivamente acquisito (art. 2103 c.c.). Ciò
significa che il datore di lavoro può sempre
modificare le mansioni del lavoratore, a condizione
però che si tratti di mansioni superiori o almeno
equivalenti. A tale riguardo, va anche precisato che
l'equivalenza della mansione non ricorre
necessariamente tra due mansioni di pari livello ;
infatti, due mansioni, per essere equivalenti, devono
appartenere al medesimo ambito di professionalità:
così, sarebbe dequalificante adibire un lavoratore
tecnico a mansioni di tipo amministrativo, anche se le
due mansioni appartenessero al medesimo livello di
inquadramento.
Talvolta però può accadere che il
datore di lavoro non cambi radicalmente la mansione
del proprio dipendente, ma si limiti ad aggiungere una
mansione nuova e dequalificante rispetto a quella che
veniva precedentemente svolta. In questo caso, si
parla di mansioni promiscue. La giurisprudenza
pacificamente conclude per la illegittimità di una
simile ipotesi, a meno che la mansione dequalificante
che è stata aggiunta non sia occasionale, ovvero
marginale o ancora accessoria. In altre parole, se il
compito aggiuntivo e dequalificante viene assegnato
una volta tanto ; ovvero se tale compito, pur non
essendo occasionale, è strettamente necessario e
funzionale all'espletamento della mansione principale,
il lavoratore non potrà rifiutarsi di eseguirlo.
Per esempio, agli impiegati di un
ufficio potrebbe essere imposto di fare le fotocopie.
Il fatto che questa nuova mansione dequalificante sia
ripartita tra tutti gli addetti allo stesso ufficio
sta a dimostrare la mancanza di occasionalità, nonché
il carattere pretestuoso, e dunque illegittimo, del
comportamento del datore di lavoro, certamente
finalizzato ad evitare l'assunzione di un lavoratore
da destinare alle operazioni di fotocopie.
Può il lavoratore
rifiutare di eseguire una mansione dequalificante?
L'art. 2103 c.c. vieta al datore di
lavoro di utilizzare il dipendente in mansioni
inferiori. Da tale principio si può dedurre
l'illegittimità dell'ordine di svolgere mansioni
dequalificanti. Pertanto, il lavoratore non è tenuto
a svolgere le mansioni dequalificanti che gli
venissero richieste, in quanto si tratterebbe di un
ordine illegittimo.
Tuttavia, bisogna avvertire che,
secondo un orientamento giurisprudenziale, il rifiuto
di cui si parla è legittimo a condizione che il
lavoratore rispetti il generale principio della buona
fede : in altri termini, il lavoratore, che
rifiuti lo svolgimento della nuova mansione
dequalificante, esplicitamente deve offrire la propria
disponibilità ad eseguire la mansione precedente.
Va anche detto che, quand'anche
venisse adottata questa precauzione, il lavoratore non
sarebbe al riparo da ogni inconveniente. Infatti, non
è da escludersi che il datore di lavoro, a fronte del
rifiuto, licenzi il lavoratore. Ebbene, la
giurisprudenza subordina la dichiarazione di
illegittimità di un simile licenziamento al
preventivo accertamento che la mansione rifiutata dal
lavoratore fosse realmente dequalificante. In caso
contrario, il licenziamento sarebbe legittimo.
Si capisce dunque il rischio cui un
lavoratore andrebbe incontro qualora rifiutasse di
eseguire la nuova mansione ritenuta dequalificante. In
primo luogo, la valutazione, compiuta dal lavoratore
interessato in ordine alla ricorrenza della
dequalificazione, potrebbe essere inesatta. In secondo
luogo, quand'anche tale valutazione fosse corretta, il
lavoratore correrebbe pur sempre il rischio di non
riuscire a provare, davanti al giudice, di aver
effettivamente subito una dequalificazione. Pertanto,
in simili casi, il lavoratore perderebbe, oltre alla
mansione originaria, anche il posto di lavoro.
Per non incorrere in rischi così
gravi, è dunque preferibile che il lavoratore, pur
manifestando il proprio dissenso in ordine alla
assegnazione della nuova mansione, esegua l'ordine
impartito dal datore di lavoro, provvedendo al più
presto a far accertare in sede giudiziaria la
dequalificazione subita. Solo in presenza di una
condanna, nei confronti del datore di lavoro, ad
adibire il lavoratore a mansioni equivalenti, e a
fronte dell'inottemperanza da parte del datore di
lavoro, il lavoratore può rifiutare la mansione
dequalificante senza incorrere nei rischi sopra
indicati.
Quali sono i diritti di un
lavoratore che sostituisca temporaneamente un collega
con qualifica superiore?
L'articolo 2103 del codice civile
prevede che nel caso di assegnazione a mansioni
superiori, il lavoratore abbia innanzitutto diritto al
trattamento corrispondente all'attività svolta. Ciò
significa senz'altro che il lavoratore, per il periodo
in cui ha sostituito il collega con superiore
qualifica, ha diritto a percepire la maggiore
retribuzione. Ma lo stesso articolo del codice prevede
anche che l'assegnazione al livello superiore diventi
definitiva, se la stessa non abbia avuto luogo per la
sostituzione di un lavoratore assente con un diritto
alla conservazione del posto (come nel caso di
malattia, gravidanza, aspettativa, ecc.), se la
sostituzione si protragga per almeno tre mesi.
L'interpretazione della norma di
legge non si presta a dubbi, e la giurisprudenza è
stata sempre costante in materia. Gli unici dubbi che
sono sorti riguardano la frazionabilità del periodi
di tre mesi: se cioè si acquisisca il diritto al
riconoscimento della categoria superiore rivestita,
anche nel caso di sostituzioni non continuative, ma
che nel complesso abbiano avuto durata superiore a tre
mesi. Mentre una parte della giurisprudenza ha
ritenuto che solo una sostituzione continuativa, per
l'intero periodo necessario, determini l'insorgere di
tale diritto, molte altre decisioni della magistratura
hanno riconosciuto il diritto anche in presenza di una
sostituzione frazionata nel tempo. C'è infine da
tener conto che in riferimento alla figura del quadro
(e a quella del dirigente), la legge 106/86 ha
ritenuto che il periodo di tre mesi previsto dall'art.
2103 del codice civile perché la sostituzione divenga
definitiva, può essere aumentato dalla contrattazione
collettiva, e il diritto matura solo allo scadere del
diverso periodo previsto dal contratto collettivo
applicato nella singola azienda.
Può un lavoratore essere
legittimamente dequalificato al fine di evitare il suo
licenziamento?
La giurisprudenza non ha
univocamente valutato il divieto, sancito dall'art.
2103 c.c., di adibire il lavoratore a mansioni
dequalificanti. Infatti, a fronte di un orientamento
che considera il diritto del lavoratore assolutamente
indisponibile, ovvero a cui nemmeno il lavoratore
stesso può decidere di rinunciare, si riscontra una
diversa opinione, secondo cui è possibile derogare a
tale diritto al fine di tutelarne uno superiore, quale
ad esempio quello alla conservazione del posto di
lavoro. In sostanza, secondo tale orientamento, la
dequalificazione del lavoratore è legittima quando
costituisce l’unica alternativa al licenziamento; in
questo caso, l’attribuzione di mansioni inferiori
potrebbe considerarsi giustificata tanto se disposta
autonomamente dal datore di lavoro, quanto se attuata
a seguito di un accordo sindacale, e comunque
indipendentemente dal consenso del lavoratore. A
sostegno di tale tesi viene invocata anche una norma
di legge che, nell’ambito della procedura che regola
il licenziamento collettivo, autorizza il sindacato a
firmare accordi che prevedano il riassorbimento di
lavoratori ritenuti eccedenti dall’azienda anche in
mansioni diverse ed inferiori rispetto a quelle dagli
stessi svolte in precedenza.
Nel dibattito in questione si
inserisce una recente sentenza della Cassazione (n.
9734 del 29 settembre 1998) che si pone in una
posizione <<intermedia>>. Tale pronuncia,
infatti, pur ritenendo derogabile il divieto di cui
all’art. 2103 c.c., precisa che, in ogni caso,
risulta decisiva la volontà del lavoratore. Ciò
significa che, salve specifiche disposizioni di legge,
neppure il sindacato è autorizzato a firmare accordi
che comportino un peggioramento delle condizioni
lavorative del dipendente, se questi non vi
acconsente. A tale principio, ha sottolineato ancora
la Suprema Corte, non si può derogare nemmeno quando
gli accordi siano stipulati nell’ambito di una
riorganizzazione aziendale ed al fine di evitare o
ridurre il ricorso alla cassa integrazione. Le
affermazioni di cui alla sentenza indicata appaiono,
in definitiva, del tutto coerenti con il principio,
condiviso da dottrina e giurisprudenza, secondo cui la
posizione professionale del singolo deve essere
stabilita dal contratto individuale, e non è
derogabile, se non in meglio, da accordi di carattere
collettivo
CIG
Questione 1
Quali sono le conseguenze derivanti dalla
violazione della procedura imposta dalla legge nel caso di CIG?
Una recente sentenza della Corte di
Cassazione (n. 2882 del 18/3/98) ha fornito al riguardo
importanti chiarimenti.
Il datore di lavoro, quando intende
sospendere propri dipendenti in CIG, deve preventivamente
comunicare alle RSA, nonché alle organizzazioni sindacali di
categoria più rappresentative operanti nella provincia, le
cause di sospensione, l’entità e la durata prevedibile della
stessa, nonché il numero dei lavoratori interessati. Ricevuta
la comunicazione, le organizzazioni sindacali possono
eventualmente chiedere un esame congiunto. Il contenuto
dell’informazione è stato ampliato dalla L.
223/91: il datore di lavoro deve infatti comunicare anche i
criteri di scelta dei lavoratori da sospendere, nonché le
modalità della rotazione. E’ anche previsto che il datore di
lavoro, se ritiene per ragioni tecnico – organizzative di non
adottare meccanismi di rotazione, debba indicarne le ragioni nel
programma da predisporre all’atto della presentazione della
domanda di CIG.
L’interpretazione di questa parte della
legge 223 non era univoca. E’ pacifico che la violazione delle
informazioni introdotte dalla L. 223 costituisca condotta
antisindacale. Tuttavia, questo rimedio non sempre è
sufficiente, dal momento che molto spesso il sindacato dà atto,
contro al vero, che la procedura prevista dalla legge è stata
esperita o, comunque, non reagisce alle violazioni procedurali
del datore di lavoro. Pertanto, mancando il sindacato che agisca
in giudizio per comportamento antisindacale, il singolo
lavoratore sospeso in CIG rimane senza tutela. Peraltro, non
tutti i giudici ritenevano che la violazione di quegli obblighi
di informazione costituisse anche un motivo di illegittimità
delle singole sospensioni in CIG: infatti, la legge non prevede
esplicitamente la sanzione della illegittimità della
sospensione in CIG per il caso in esame, e ciò a differenza di
quanto accade per la messa in mobilità, che è illegittima, per
espressa previsione di legge, nel caso di violazioni
procedurali. A fronte di questo orientamento giurisprudenziale,
dunque, la tutela del singolo lavoratore presupponeva una causa
promossa dal sindacato che, come si è detto, non sempre reagiva
contro le violazioni procedurali.
La sentenza della Cassazione sopra citata
riapre la questione: è stato infatti ritenuto che la mancata
comunicazione dei motivi di scelta leda anche il diritto dei
singoli lavoratori che, dunque, potranno agire in giudizio per
ottenere il riconoscimento della illegittimità della
sospensione in CIG e la reintegrazione in servizio. A questa
conclusione non osta il fatto che la legge non preveda
esplicitamente la sanzione della illegittimità. Infatti il
datore di lavoro, se ha il potere di licenziare, non ha il
potere di rifiutare la prestazione lavorativa. Ciò è
possibile, mediante la sospensione in CIG, solo perché la legge
consente, in alcuni casi e a determinate condizioni, di derogare
al principio generale; pertanto, tale deroga è ammessa solo nei
limiti indicati dalla legge; al di fuori di questi limiti, torna
a valere il principio generale e la sospensione in CIG diventa
illegittima. Pertanto, non è necessario prevedere
specificamente la sanzione della illegittimità, che discende
invece dai principi generali
PRIVACY
E' legittimo il controllo
elettronico a distanza dell'attività dei lavoratori?
L'articolo 4 della legge 300/70 (il
cosiddetto "Statuto dei lavoratori")
stabilisce che è fatto divieto all'imprenditore di
utilizzare sistemi che consentano il controllo a
distanza dell'attività lavorativa dei dipendenti; è
tuttavia ammessa la possibilità di installare sistemi
che abbiano finalità organizzative o produttive (come
nel caso dei telefoni elettronici, dei computer e dei
tesserini magnetici) e che consentano anche il
controllo a distanza dei lavoratori, a condizione che
venga preventivamente (cioè prima dell'installazione)
raggiunto un accordo con le Rappresentanze Sindacali
Aziendali circa le modalità di utilizzo di tali
apparecchiature. In mancanza di accordo con le RSA, su
richiesta del datore di lavoro, deve essere
l'Ispettorato provinciale del Lavoro a stabilire le
modalità di uso delle apparecchiature elettroniche.
In assenza di tali definizioni
dell'utilizzo dei sistemi elettronici, la loro
installazione e il loro utilizzo debbono ritenersi
assolutamente illegittimi e contrari alla legge. In
tali casi è possibile rivolgersi sia al giudice del
lavoro, sia al giudice penale per chiedere che sia
inibito al datore di lavoro di continuare a utilizzare
sistemi che consentano il controllo a distanza dei
lavoratori.
Gli accordi di regolamentazione di
tali sistemi invece debbono essere finalizzati a
impedire la individuazione dell'utente. In altre
parole, la chiave di accesso al sistema (la cosiddetta
password) anziché essere individuale, e consentire il
riconoscimento del soggetto, deve essere collettiva
(perlomeno per gruppi omogenei di lavoratori) per
consentire quindi l'anonimato all'utente e impedire
l'attività di controllo che la legge vieta. Solo in
tal modo è possibile infatti sfuggire al controllo
del Grande Fratello.
E' legittimo contestare al
lavoratore l'effettuazione di telefonate personali?
Ormai quasi tutte le aziende di
medio-grosse dimensioni sono dotate di centraline
telefoniche elettriche che effettuano tutte le
registrazioni indicate. Ove non sia possibile risalire
a chi ha effettuato la telefonata (ad esempio perché
varie persone utilizzano lo stesso apparecchio) non si
pone il problema di violazione di norme di legge. Se
invece l'utente risulta riconoscibile dal calcolatore
(perché ad ogni interno corrisponde un ben preciso
soggetto) la questione diviene più complessa, e le
violazioni di legge possono essere diverse.
Innanzitutto il nostro ordinamento
(all'art. 4 L. 300/70) stabilisce che è vietata
qualunque forma di controllo a distanza sull'attività
dei dipendenti effettuata a mezzo di impianti
audiovisivi o di altre apparecchiature. Ne consegue
che per chi utilizza il telefono come strumento di
lavoro si pone immediatamente un problema di
violazione dell'art. 4, in quanto il datore di lavoro
è in grado di controllare a distanza, l'attività del
dipendente.
In secondo luogo l'art. 8 L. 300/70
stabilisce che è fatto divieto al datore di lavoro di
svolgere indagini sul dipendente che non siano
relative alla sua attitudine personale. Ora, la
ricostruzione delle telefonate personali di un
soggetto può consentire di verificare che ha
telefonato sovente al suo sindacato, al suo partito
politico, all'istituzione religiosa di cui per ipotesi
faccia parte, e consente quindi di ricostruire un
profilo del dipendente, sul piano dei rapporti
sociali, che altro non è se non un'indagine sulle
opinioni, e comunque su tutta una serie di fatti
estranei alla valutazione dell'attitudine
professionale del dipendente. Quindi si può
sicuramente parlare anche di violazione dell'art. 8 L.
300/70.
Sia l'art. 4 che l'art. 8 sono poi
anche sanzionati penalmente.
Le centraline telefoniche
elettroniche sono poi ancora probabilmente sospette
sul piano dell'antisindacalità o comunque su quello
della libertà sindacale, in quanto con la
registrazione del numero chiamato consentono di
verificare, ad esempio, quante volte in un certo
periodo di tempo, ogni lavoratore abbia telefonato
alla propria organizzazione sindacale, con ciò
consentendo al datore di lavoro una sorta di
graduatoria dell'impegno sindacale
"interno".
Questione 3
E' legittimo che una società tenga
un archivio relativo a tutti i dipendenti, con notizie
personali che non si limitano all'attività lavorativa
ma concernono anche aspetti squisitamente personali?
Nel dicembre 1996 è stata
approvata la legge 675 sulla tutela delle persone
rispetto al trattamento dei dati personali. Il fine
della legge è esplicitamente quello di garantire che
la raccolta e il trattamento dei dati personali si
svolta nel rispetto dei diritti, delle libertà
fondamentali, della dignità delle persone fisiche,
con particolare riferimento alla riservatezza e
all'identità personale. In particolare all'articolo
11 si stabilisce che il trattamento di dati personali
è ammesso solo con il consenso espresso
dell'interessato. I dati personali devono poi essere
trattati in modo lecito e correttamente: devono essere
raccolti per scopi determinati, espliciti e legittimi,
devono essere esatti e aggiornati, pertinenti,
completi e non eccedenti rispetto alle finalità per
cui sono raccolti. Devono infine essere conservati in
una forma che consenta l'identificazione
dell'interessato per un periodo di tempo non superiore
a quello necessario agli scopi dichiarati.
Già da queste prime indicazioni
appare chiaro che la raccolta di dati personali
effettuato da una azienda, all'insaputa dei
dipendenti, è in aperta violazione della normativa.
Al di là poi dei contenuti della
legge 675/96, lo Statuto dei Lavoratori, all'articolo
4, vieta il controllo sull'attività dei lavoratori
effettuato a mezzo di strumenti informatici e,
all'articolo 8, vieta al datore di lavoro, sia ai fini
dell'assunzione, che nel corso del rapporto di lavoro,
di effettuare indagini sulle opinioni politiche,
religiose o sindacali dei dipendenti, nonché su tutti
i fatti non rilevanti ai fini della valutazione
professionale dei dipendenti.
Se dunque dati che nulla hanno a
che vedere con la capacità professionale dei
dipendenti vengono raccolti e aggiornati dalla
azienda, sembra chiaro che anche questa normativa
viene violata. E allora, dato che le norme in
questione sono anche sanzionate penalmente, potrebbe
forse essere opportuna la presentazione di un esposto
alla autorità giudiziaria.
Oggi sul lavoro vengono utilizzati
molti strumenti che, almeno potenzialmente, sono
lesivi della privacy. Si pensi al tesserino magnetico,
talvolta utilizzato anche per recarsi da un reparto
all'altro o per mangiare in mensa; o al fatto che,
spesso, il telefono dell'ufficio è collegato a una
centralina telefonica che registra tutti i dati della
telefonata; o ancora al computer usato per lavoro che
è in grado di registrare tutta l'attività
lavorativa. Non è eccessivo questo controllo?
Ciascuno dei tipi di controllo
indicati sono dotati di un elevato indice di
pericolosità per il lavoratore dipendente. Tuttavia,
esaminati separatamente non danno ancora la dimensione
esatta del fenomeno, che invece si può cogliere se si
pensa che l'imprenditore dispone già legittimamente
di una serie di dati sul dipendente (quelli raccolti
al momento dell'assunzione, quelli raccolti
giornalmente dall'ufficio del personale circa le
presenze, le assenze, le malattie, i permessi, la
partecipazione a scioperi e assemblee, etc.)
Questi dati, opportunamente
aggregati e integrati con quelli raccolti dal
calcolatore sulla qualità e quantità dell'attività
lavorativa, con quelli raccolti, sempre dal
calcolatore, sulle telefonate (di lavoro e personali)
e, infine, con quelli raccolti attraverso l'uso dei
badges sui movimenti dell'intera giornata lavorativa,
tutti questi dati uniti ed elaborati consentono al
datore di lavoro la costruzione di un profilo completo
del dipendente, sulla base del quale verranno operate
tutte le decisoni aziendali che lo riguardano. In
questo modo dunque è veramente possibile il controllo
totale del dipendente.
Nè può dirsi che tutti i dati
contenuti in questo profilo completo del dipendente
sono già comunque in possesso del datore di lavoro,
in quanto una grossa parte di essi non potrebbe mai
essere raccolta maualmente; inoltre la pericolosità
di tale raccolta elettronica di dati deriva dalle
stesse ragioni che hanno determinato la creazione di
una legislazione a tutela della privacy del cittadino
a fronte della raccolta e della elaborazione
elettronica dei dati personali. L'allarme sociale non
è infatti determinato dalla conoscenza da parte della
pubblica amministrazione di una lunga serie di dati
generali, di cui peraltro è già in possesso, bensì
dal fatto che tali dati, anziché essere distribuiti
tra vari uffici, organi, archivi, siano tutti tra loro
collegabili per mezzo del calcolatore, sino a poter
creare un profilo completo del cittadino. Quel che si
teme dal calcolatore è in sostanza il fatto che esso
consente di riunire dati sparsi in vari schedari e
provenienti da fonti diverse, ma tutti riferibili alla
stessa persona, integrandoli in un unico sistema e
consentendo quindi di ricostruire di ognuno i
movimenti, gli interessi, le abitudini, etc.
A tutela del lavoratore, oltre agli
articoli 4 e 8 dello Statuto dei lavoratori (che
vietano il controllo a distanza mediante calcolatore
dell'attività del dipendente, e le indagini su tutti
i fatti relativi al dipendente che non riguardino la
sua attitudine professionale) c'è oggi la legge
675/96 (a tutela della privacy del cittadino) che
all'art. 13 prevede il diritto di accesso ai propri
dati personali (detenuti dal datore di lavoro) e la
possibilità di chiederne la modifica, la rettifica,
l'integrazione.
Quali informazioni, concernenti il
rapporto di lavoro, possono essere domandate dal
lavoratore al datore di lavoro?
Il D.Lgs. 26/5/97 n. 152 ha attuato
la direttiva CEE 91/533, concernente l’obbligo del
datore di lavoro di informare il lavoratore in ordine
alle condizioni che disciplinano il rapporto di
lavoro. Alcune delle informazioni previste dal citato
decreto erano già dovute; tuttavia, il pregio del
provvedimento di cui si parla sta nel fatto di aver
ampliato l’oggetto dell’informazione e di aver
disciplinato la materia in un unico corpo normativo.
L’obbligo di informazione incombe
su ogni datore di lavoro, sia o non sia imprenditore,
sia pubblico o privato. Egli, nel termine di 30 giorni
dall’assunzione, è tenuto a fornire al lavoratore
le seguenti informazioni.
In primo luogo, bisogna indicare
l’identità delle parti, nonché il luogo in cui
verrà espletata l’attività lavorativa. Qualora
manchi un luogo di lavoro fisso o predominante, si
deve indicare che il lavoratore è occupato in luoghi
diversi, nonché la sede o il domicilio del datore di
lavoro. In secondo luogo, bisogna indicare la data di
inizio del rapporto, nonché se si tratti di un
rapporto di lavoro a termine o a tempo indeterminato
e, se previsto, la durata del patto di prova. Ancora,
il datore di lavoro deve informare il lavoratore circa
il suo livello di inquadramento, oppure in ordine alla
mansione che gli verrà assegnata. Infine, il
lavoratore dovrà conoscere l’importo iniziale della
retribuzione e i relativi elementi costitutivi, con
l’indicazione del periodo di pagamento; la durata
delle ferie retribuite; l’orario di lavoro; i
termini di preavviso in caso di recesso. Specifiche
informazioni sono dovute al lavoratore inviato
all’estero per un periodo di lavoro superiore a 30
giorni.
Le informazioni devono essere
contenute nella lettera di assunzione o in ogni altro
documento scritto da consegnare al lavoratore.
L’informazione in tema di retribuzione, durata del
periodo di prova, ferie, orario di lavoro e termini di
preavviso può essere resa anche mediante il rinvio
alle norme del contratto collettivo applicabile.
Deve essere comunicata ogni
modifica delle informazioni già rese, sempre che tali
modifiche non derivino direttamente da disposizioni
legislative, regolamentari o contrattuali. In caso di
mancato, ritardato o inesatto assolvimento degli
obblighi descritti, il lavoratore può rivolgersi alla
direzione provinciale del lavoro che intimerà al
datore di lavoro di fornire le informazioni nei 15
giorni successivi. Qualora l’intimazione restasse
inattuata, al datore di lavoro saranno applicabili
sanzioni amministrative, peraltro di modesta entità.
Con riferimento ai rapporti di
lavoro già in essere, il lavoratore può richiedere
per iscritto le informazioni di cui si è parlato; in
questo caso, il datore di lavoro sarà tenuto a
fornirle per iscritto nei 30 giorni successivi.
Sono ammissibili i test genetici in
sede di assunzione?
Negli Stati Uniti i test genetici
sui lavoratori sono consentiti ovunque, con la sola
eccezione dello Stato del Wisconsin. La strada a
questo genere di esami è stata aperta dalla compagnie
di assicurazione, che hanno iniziato a modulare il
costo delle polizze malattia e vita sulla base delle
previsioni di salute che erano possibili attraverso i
test sul DNA. Chi presentava un patrimonio genetico
vulnerabile a determinate malattie gravi (infarti,
tumori) o non veniva ammesso a stipulare la polizza
assicurativa o veniva assoggettato a un premio
assicurativo esorbitante. Ma anche la prevedibile
predisposizione a malattie di minore gravità
determinava l’aumento del premio assicurativo.
Attraverso i test genetici, insomma, le compagnie
assicurative sono riuscite a ridurre sensibilmente il
loro margine di rischio.
Queste potenzialità offerte dai
test genetici non sono sfuggite alle grandi imprese
statunitensi: in sede di visita preassuntiva i
lavoratori venivano così sottoposti a test sul DNA,
che consentivano la valutazione della vulnerabilità
genetica sia in assoluto, sia in relazione alle
particolari peculiarità della produzione aziendale e
all’esposizione a sostanze nocive. E, in
quest’ultimo caso, si eliminavano così dalla
possibilità di assunzione i soggetti più
vulnerabili, invece di intervenire per eliminare la
sostanza nociva.
Il pericolo derivante
dall’introduzione dei test genetici in sede di
assunzione è evidente: in primo luogo, anziché
intervenire sull’ambiente di lavoro per renderlo
compatibile a tutti, si tende a scegliere per
l’assunzione il personale meno vulnerabile, con ciò
dimenticando che il diritto al lavoro deve essere
garantito ad ogni persona, quale che sia il suo
patrimonio genetico e che comunque, quando
l’esposizione a sostanze nocive cresce oltre un
certo limite, anche i soggetti meno vulnerabili si
ammalano. Peraltro, la legislazione italiana, fin
dagli anni ’50, ha sempre sancito l’obbligo di
abbassare l’esposizione a sostanze nocive, per
quanto tecnicamente fattibile, senza attendere il
superamento di livelli di accettabilità
In secondo luogo, si legittimerebbe
una selezione dei lavoratori, con pericolosi risvolti
sociali e etici, con il probabile ulteriore risultato
di avere una fetta di popolazione che non otterrebbe
mai un posto di lavoro. E anche chi risulti
predisposto a malattie gravi o invalidanti ha diritto,
fino a che la malattia non si manifesti e impedisca la
prestazione, a svolgere la propria opera professionale
e lavorativa alla pari di chiunque altro. E non si
pensi che il fenomeno riguardi solo i soggetti che
svolgono lavoro manuale, o che comunque lavorano in
ambienti nocivi: l’interesse aziendale ad assumere
un dirigente da avviare a una particolare carriera, e
quindi a fare un investimento su di lui, è sempre
inversamente proporzionale alla sua predisposizione a
malattie cardiache, la cui scoperta, attraverso il
test sul DNA, sconsiglierà l'assunzione e
l’investimento aziendale.
In realtà, allo stato della
legislazione italiana, i test genetici preassuntivi
risultano oggi indiscutibilmente vietati, sia per le
normative dello Statuto dei Lavoratori, sia per la
legge sulla tutela della privacy, che considera tra i
dati sensibili quelli relativi alla salute, soggetti
perciò a una tutela rafforzata. Ma cosa ci riserva il
secondo millennio?
Può il datore di lavoro
controllare i propri dipendenti attraverso degli
investigatori privati?
La sentenza n. 10313 del 13/10/98,
pronunciata dalla Corte di cassazione, consente di
fare il punto sulla legittimità dei controlli,
esercitati dal datore di lavoro, sull’attività dei
propri dipendenti.
La Suprema corte si è pronunciata
in ordine ad una controversia che contrapponeva un
informatore medico scientifico al proprio datore di
lavoro. Il lavoratore era stato licenziato per aver
indicato, nel rapportino giornaliero, visite a medici
in realtà mai effettuate e per aver richiesto
rimborsi chilometrici per attività non svolte. Nel
conseguente giudizio davanti al Pretore, il datore di
lavoro aveva provato le contestazioni mediante gli
accertamenti effettuati da investigatori privati, a
fronte delle quali il lavoratore aveva opposto vari
principi dell’ordinamento, tra cui la possibilità
di utilizzare guardie giurate solo al fine di tutelare
il patrimonio aziendale; l’obbligo di comunicare al
personale i nominativi e le mansioni specifiche del
personale addetto alla vigilanza della loro attività;
il divieto di utilizzare impianti audiovisivi e altre
apparecchiature per controllare a distanza l’attività
dei lavoratori; la regolamentazione delle visite
personali di controllo.
Ciò nonostante, il Pretore aveva
dichiarato la legittimità del licenziamento, e il
Tribunale, a seguito dell’appello presentato dal
lavoratore, aveva confermato la sentenza del primo
giudice. Ora la Suprema corte ha cassato la sentenza
del Tribunale, ritenendo che era stata erroneamente
omessa la pronuncia in ordine alla illegittimità dei
controlli occulti svolti da persone estranee
all’azienda. Nel rinviare la causa ad altro
Tribunale per la decisione definitiva, la Corte ha
affermato che la causa dovrà essere riesaminata
tenendo conto della articolata giurisprudenza che si
è formata in materia.
Per esempio, in ordine ai furti
commessi dai dipendenti di grandi magazzini, la Corte
ha ritenuto che il controllo effettuato
dall’investigatore in nulla differisce da quello
teoricamente esercitabile da qualsiasi cliente. E’
stato anche ritenuto che il datore di lavoro può
legittimamente vigilare sui lavoratori, in ordine a
loro comportamenti che siano configurabili come fonte
di responsabilità extracontrattuale (per esempio,
sottrazione di merce): infatti, la sorveglianza
finalizzata alla tutela del patrimonio aziendale,
contemplata dalla norma in questione, riguarda non
solo l’attività lavorativa, ma anche le eventuali
irregolarità del comportamento dei lavoratori.
La Corte ha poi ricordato che la
norma dell’art. 3 S.L. non ha fatto venir meno il
potere dell’imprenditore di controllare,
direttamente o mediante l’organizzazione gerarchica
della sua impresa e che è conosciuta ai dipendenti,
l’adempimento delle prestazioni dei lavoratori,
quindi accertando eventuali mancanze; tale
accertamento può avvenire anche in maniera occulta:
questa modalità di controllo è giustificata dal
comportamento illegittimo del lavoratore. Inoltre, gli
artt. 2 e 3 S.L. non impediscono al datore di lavoro
il ricorso ad investigatori privati, in difetto di
espliciti divieti al riguardo e in considerazione
della libertà della difesa privata.
Come si vede, sebbene la sentenza
del Tribunale sia stata annullata, la giurisprudenza
della Corte di cassazione è, sul punto, piuttosto
rigorosa, così da consentire al datore di lavoro ampi
margini per il controllo dell’attività dei suoi
dipendenti.
Quali tutele ha il lavoratore
contro possibili intrusioni di estranei sul suo
computer, o contro controlli della sua attività
lavorativa effettuati tramite il suo computer?
L’informatizzazione della nostra
società è ormai un fatto acquisito e pacifico e le
persone che utilizzano un computer sul luogo di lavoro
sono ormai numerosissime. Nei loro confronti si
pongono alcune questioni giuridiche: in che limiti,
innanzitutto, il lavoratore dipendente può utilizzare
il computer aziendale, di cui abbia l’uso, a fini
personali? In che limiti il datore di lavoro può
accedere al computer utilizzato dal dipendente e
rilevare i dati inseriti, sia personali che
lavorativi? Per i computer collegati in rete, ma anche
per i computer privi di password, poi, quale
protezione può porsi nei confronti delle attività
lavorative svolte con il computer, da modifiche o
intrusioni arbitrarie da parte di altri soggetti?
Premesso che manca radicalmente una
normativa specifica su questi temi, e che neanche la
recente legge sulla tutela della privacy si occupa di
questi argomenti, si può rispondere alla prima
domanda sostenendo che l’uso personale del computer,
da parte di chi ne abbia l’utilizzo per ragioni di
lavoro, è da ritenersi legittimo, alla stessa stregua
dell’uso di una penna aziendale, a due condizioni:
la prima, che l’uso personale avvenga fuori
dall’orario di lavoro (nell’intervallo per il
pasto, alla fine dell’orario), la seconda, che
l’utilizzo personale non presupponga
l’installazione di un software che impedisca o
comunque diminuisca le capacità del computer ai fini
lavorativi.
La seconda questione può invece
ritenersi normativamente regolata dagli articoli 4 e 8
dello Statuto dei lavoratori. Il datore di lavoro non
può accedere all’archivio del computer assegnato in
uso al dipendente. Se ciò accadesse verrebbe in primo
luogo violato l’art. 4, che sancisce il divieto per
il datore di lavoro di controllare a distanza (che in
questo caso sarebbe temporale) e con particolari
apparecchiature (in questo caso il computer)
l’attività lavorativa dei dipendenti. Ma verrebbe
violato anche l’art. 8, che sancisce il divieto di
indagini sulle questioni personali del dipendente, in
quanto nell’ambito dello spazio personale del
computer potrebbero essere reperiti documenti
personali su questioni politiche, sindacali,
religiose, sessuali, con ciò violando la sfera di
riservatezza che la legge riconosce al dipendente.
La terza questione riguarda
vicende, già realizzatesi nella pratica, di soggetti
che per motivi personali, ma illeciti, danneggiano il
lavoro compiuto da colleghi di lavoro, introducendosi,
attraverso il sistema in rete o attraverso altri
accessi abusivi, nell’archivio elettronico altrui,
manomettendolo o danneggiandolo o modificandolo,
creando comunque un danno all’utente e
all’azienda. In materia l’unica protezione
possibile può essere rinvenuta nell’installazione
di sistemi informatici di protezione che impediscano
l’accesso a terzi del lavoro compiuto, o, nel caso
di necessità di intervento legittimo di terzi,
consentano comunque di individuare il soggetto che ha
operato le modifiche, attraverso il riconoscimento di
una Password o di una User-Id.
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