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L'assegno
per il nucleo familiare
Gli assegni familiari
 Gli assegni
familiari spettano ad alcune categorie di lavoratori escluse dalla normativa
dell'assegno per il nucleo familiare.
I REQUISITI
Il pagamento degli assegni θ subordinato alla condizione che gli
interessati vivano a carico del richiedente e che il nucleo familiare non
superi determinati limiti di reddito.
Ne hanno diritto:
- i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, piccoli coltivatori diretti;
- i pensionati delle Gestioni Speciali per i lavoratori autonomi
(artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri).
Gli assegni spettano per i seguenti familiari:
- il coniuge, anche se legalmente separato (solo per i pensionati delle
gestioni speciali);
- i figli ed equiparati (legittimi, legittimati, adottivi, affiliati,
naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da
precedente matrimonio dell'altro coniuge, affidati a norma di legge,
nipoti minori viventi a carico dell'ascendente);
- i fratelli, le sorelle e i nipoti.
Per avere diritto all'assegno i figli, i fratelli, le sorelle e i nipoti
devono essere minori di 18 anni o inabili al lavoro, o studenti. In tal caso
l'assegno spetta fino a 21 anni per gli studenti medi (di scuola media) e fino
a 26 anni (ma nei limiti degli anni di studio previsti per il corso di laurea
scelto) per gli studenti universitari.
Se invece il familiare θ un apprendista, l'assegno spetta fino a 21 anni.
Per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri gli assegni spettano solo per i
figli ed equiparati e per fratelli, sorelle e nipoti conviventi. Torna
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IL LIMITE DI REDDITO PERSONALE
Si considera a carico, e cioθ economicamente non autosufficiente, il
familiare che abbia redditi personali di qualsiasi natura non superiori ad un
importo mensile determinato di anno in anno.
Per l'anno 2008 θ fissato in 624,06 per il coniuge e per ciascun figlio o
equiparato.
In particolare
Il limite di reddito per i genitori a carico si applica solo ai piccoli
coltivatori diretti.
Per le altre categorie di lavoratori autonomi, i limiti di reddito sono utili
per stabilire alcuni benefici che riguardano i familiari che vivono a loro
carico, come ad esempio, l'esenzione dal ticket sanitario. Tale limite per due
genitori, nel 2008, θ pari a 1.092,10. Torna
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IL LIMITE DI REDDITO FAMILIARE
Per il riconoscimento delle prestazioni non basta perς rientrare nei
limiti di reddito personale indicato; occorre anche non superare il limite di
reddito familiare.Il nucleo familiare composto dal richiedente, dal coniuge
non legalmente ed effettivamente separato o, se separato, a carico, dai figli
ed equiparati e da tutti gli altri soggetti a carico per i quali il
richiedente ha diritto agli assegni familiari, non deve superare determinati
limiti di reddito soggetti a rivalutazione annuale. (vedi tabelle).
Per la generalitΰ dei soggetti ANNO 2008
| Nucleo familiare |
Reddito familiare annuo oltre il
quale
cessa la corresponsione del trattamento
per il primo figlio e per il genitore a carico |
Reddito familiare annuo oltre il
quale
cessa la corresponsione
di tutti gli assegni |
| 1 persona* |
8.302,56 |
- |
| 2 persone |
13.777,18 |
16.499,63 |
| 3 persone |
17.714,85 |
21.211,89 |
| 4 persone |
21.155,93 |
25.335,47 |
| 5 persone |
24.599,93 |
28.881,43 |
| 6 persone |
27.879,58 |
33.387,44 |
| 7 o piω persone |
31.158,63 |
37.315,18 |
* L'ipotesi riguarda il titolare maggiorenne di pensione ai superstiti
unico componente il nucleo familiare.
Per il vedovo/a, per il divorziato/a, per il separato/a legalmente,
per l'abbandonato/a, per il celibe o per la nubile ANNO 2008
| Nucleo familiare |
Reddito familiare annuo oltre il
quale
cessa la corresponsione del trattamento
per il primo figlio
(+ 10%) |
Reddito familiare annuo oltre il
quale
cessa la corresponsione
di tutti gli assegni
(+ 10%) |
| 1 persona* |
9.132,53 |
- |
| 2 persone |
15.156,76 |
18.149,06 |
| 3 persone |
19.484,94 |
19.484,94 |
| 4 persone |
23.272,80 |
27.869,08 |
| 5 persone |
27.058,37 |
32.405,91 |
| 6 persone |
30.667,29 |
36.725,92 |
| 7 o piω persone |
34.273,34 |
41.045,94 |
* L'ipotesi riguarda il titolare minorenne di pensione ai superstiti unico
componente il nucleo familiare.
Per i soggetti nel cui nucleo sono comprese persone dichiarate
totalmente inabili ANNO 2008
| Nucleo familiare |
Reddito familiare annuo oltre il
quale
cessa la corresponsione del trattamento
per il primo figlio
(+ 50%) |
Reddito familiare annuo oltre il
quale
cessa la corresponsione
di tutti gli assegni
(+ 50%) |
| 1 persona* |
12.450,63 |
- |
| 2 persone |
20.664,01 |
24.746,82 |
| 3 persone |
26.568,17 |
31.817,25 |
| 4 persone |
31.733,90 |
38.001,18 |
| 5 persone |
36.896,70 |
44.187,45 |
| 6 persone |
41.816,44 |
50.078,22 |
| 7 o piω persone |
46.736,79 |
55.969,56 |
* L'ipotesi riguarda il titolare minorenne di pensione ai superstiti unico
componente il nucleo familiare.
Per il vedovo/a, per il divorziato/a, per il separato/a legalmente,
per l'abbandonato/a, per il celibe o nubile, nei cui nuclei familiari
siano comprese persone dichiarate totalmente inabili ANNO 2008
| Nucleo familiare Reddito |
familiare annuo oltre il quale
cessa la corresponsione
del trattamento per il primo figlio
(+ 60%) |
Reddito familiare annuo oltre il
quale
cessa la corresponsione
di tutti gli assegni
(+ 60%) |
| 1 persona* |
13.281,77 |
- |
| 2 persone |
22.041,84 |
26.396,24 |
| 3 persone |
28.339,44 |
33.937,04 |
| 4 persone |
33.847,86 |
40.535,96 |
| 5 persone |
39.356,28 |
47.132,54 |
| 6 persone |
44.605,35 |
53.414,98 |
| 7 o piω persone |
49.850,91 |
59.700,90 |
* L'ipotesi riguarda il titolare minorenne di pensione ai superstiti unico
componente il nucleo familiare. Torna
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LA DOMANDA
L'interessato che intende chiedere tale prestazione deve presentare la
domanda, su un apposito modulo in distribuzione presso tutte le Sedi
dell'Inps, unendovi i documenti indicati nel modulo stesso. Torna
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L'IMPORTO
La misura mensile degli assegni familiari θ di 10,21 per ogni
beneficiario.
Per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri (non pensionati) θ di 8,18
mensili per i figli ed equiparati e per fratelli, sorelle e nipoti conviventi.
Gli assegni familiari vengono corrisposti direttamente dall'Inps. Torna
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IL RICORSO
Nel caso in cui la domanda sia respinta l'interessato puς presentare
ricorso, in carta libera, al Comitato Provinciale dell'Inps, entro 90 giorni
dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica il rifiuto.
Il ricorso, indirizzato al Comitato Provinciale, puς essere:
- presentato agli sportelli della Sede dell'Inps che ha respinto la
domanda;
- inviato alla Sede dell'Inps per posta con raccomandata con ricevuta di
ritorno;
- presentato tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.
Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili.
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Codice tabella
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Descrizione
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Download PDF
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11
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nuclei
familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui non
siano presenti componenti inabili
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12
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nuclei
familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore in cui non
siano presenti componenti inabili
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13
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nuclei
familiari orfanili composti solo da minori non inabili
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14
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nuclei
familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui sia
presente almeno un componente inabile
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15
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nuclei
familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore in cui sia
presente almeno un componente inabile
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16
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nuclei
familiari orfanili composti da almeno un minore in cui sia presente
almeno un componente inabile
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17
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nuclei
familiari con entrambi i genitori, senza figli minori e con almeno un
figlio maggiorenne inabile
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18
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nuclei
familiari con un solo genitore, senza figli minori e con almeno un
figlio maggiorenne inabile
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19
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nuclei familiari orfanili composti solo da
maggiorenni inabili
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20 / A
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Nuclei familiari con entrambi i coniugi e senza
figli in cui sia presente almeno un fratello, sorella o nipote
inabile.
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20 / B
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Nuclei familiari in cui il richiedente sia celibe o
nubile, separato/a, divorziato/a, vedovo/a, abbandonato/a, senza figli
in cui sia presente almeno un fratello, sorella o nipote inabile
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21 / A
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Nuclei familiari senza figli in cui non siano
presenti componenti inabili
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21 / B
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Nuclei familiari senza figli in cui il richiedente
sia celibe o nubile, separato/a, divorziato/a, vedovo/a,
abbandonato/a, con almeno un fratello,sorella o nipote non inabile.
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21 / C
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Nuclei familiari senza figli, in cui sia presente
almeno un coniuge inabile e nessun altro componente inabile.
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21 / D
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Nuclei familiari senza figli in cui il richiedente
sia celibe o nubile, separato/a, divorziato/a, vedovo/a, abbandonato/a
e inabile, con almeno un fratello, sorella o nipote non inabile
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